Chiusure e orari festività natalizie 2017

Vi preghiamo di prendere nota che nel periodo delle imminenti festività natalizie lo studio osserverà i seguenti orari:

  • 27, 28, 29 dicembre 2017: h. 8:30 / 12:00; pomeriggio chiuso;
  • 2, 3, 4, 5 gennaio 2018: chiusura.

Lo studio riaprirà con gli orari consueti lunedì 8 gennaio 2018.

SCIA: il silenzio sulla richiesta di annullamento è illegittimo

Nonostante la SCIA non sia un provvedimento, e quindi come tale non sia annullabile, il silenzio dell'amministrazione sulla istanza di annullamento in autotutela è illegittimo e l'istanza deve essere evasa, impregiudicati ovviamente gli esiti.

Con sentenza n. 1902 del 5 ottobre 2017 il TAR Lombardia, Milano, sezione II, affronta il caso di una istanza di riesame di una SCIA, sulla quale l'AC non ha provveduto affermando - in giudizio - che non trattandosi di un provvedimento non vi è nulla da annullare e quindi nessun riscontro da dare.

Ordinando all'AC a provvedere sull'istanza, il TAR Lombardia ha ricordato, con argomenti semplici ma efficaci, che:
  • un conto è il potere inibitorio puro, disciplinato dall'art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, a norma del quale l'AC può, "in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1", adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nel termine di 30 giorni di cui al comma 6-bis;
  • un conto è il potere di autotutela, disciplinato dal comma 6-ter dell'art. 19 citato,  a norma, del quale "Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

Sul punto si veda anche la sentenza della stessa sezione n. 2799 del 2014 là dove si afferma che l’intervento inibitorio è da ritenere doveroso, e non soggetto al ricorrere dei presupposti propri del potere di autotutela, laddove la carenza dei presupposti della d.i.a. sia denunciata dal terzo, titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, ai sensi del richiamato comma 6-ter del medesimo articolo 19. 

La sentenza 5 ottobre 2017 n. 1902 del TAR Lombardia, Milano, sezione II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Consumo di suolo: strumenti, principali iniziative legislative, ddl De Girolamo e impatto sulla legislazione lombarda

L'attenzione del legislatore al tema del consumo di suolo nasce da una supplenza del diritto urbanistico a quello ambientale. L'attualità del tema si giustifica con una sensibilità diffusa ai temi ambientali e ai beni comuni. La risposta del legislatore regionale della Lombardia, depotenziata a seguito della novella del 2017, rischia di entrare in conflitto con l'iniziativa del legislatore nazionale. Il ddl De Girolamo, la cui struttura è identica a quella della l.r. 31/2014, mostra i difetti di un approccio al tema di stampo superato. Una corretta riflessione dovrebbe superare l'ambito squisitamente urbanistico e ambientale per giungere ad una rivisitazione del concetto di proprietà, i cui limiti sono dettati dalla funzione sociale delle stessa (art. 42 Cost.).

Contenimento del consumo di suolo, come risorsa non rinnovabile e bene comune
POF 20.10.2017 Camera dell'Insubria, Como
Avv. Prof. Emanuele Boscolo / avv. Lorenzo Spallino

Intervento avv. Lorenzo Spallino: strumenti, principali iniziative legislative, ddl De Girolamo e impatto sulla legislazione lombarda

Testo intervento:



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Diniego di autorizzazione paesaggistica: si impugna il provvedimento finale in uno con il parere e il contributo unificato è uno solo.

Il Consiglio di Stato specifica che, nel caso di rigetto di domanda volta ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica, non vi è obbligo di impugnare autonomamente il parere della Soprintendenza. Questi va invece impugnato in uno con il provvedimento definitivo dell'ente locale titolare della delega, versando un solo contributo unificato.

Con sentenza n. 4369 del 18/09/2017, la sezione VI del Consiglio di Stato si è pronunciata in un ricorso finalizzato a contestare il parere paesaggistico negativo opposto in sede di rilascio di permesso di costruire, per l'esecuzione di opere di adeguamento funzionale e per la sistemazione esterna di un fabbricato.

Avverso l’atto della Soprintendenza l'interessata aveva proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Salerno, il quale con la sentenza n. 1575 del 16 settembre 2011, ha respinto tutte le questioni di merito, senza pronunciarsi su quelle procedimentali.

Ha appellato quindi l'interessata.

La Sezione rileva che, sulla base dei consolidati principi processuali da tempo affermati, è inammissibile il ricorso proposto contro un parere – ancorché esso sia vincolante – quando non sia impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento e tale principio trova applicazione anche quando si tratti del procedimento disciplinato dall’art. 146 del codice approvato con il Dlg 42/2004 (Cons. St., VI, 18 luglio 2017, n. 3523, § 6).

Costituisce infatti ius singularis, non suscettibile di applicazione analogica, la disposizione che, in deroga al principio generale, preveda l’immediata impugnabilità di un parere, come previsto ad es. dall’art. 211, comma 1, del d.lg. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lg. n. 56 del 2017 (Cons. St., VI, 12 settembre 2017, n. 4315, § 8.2.).

Il che a dire – nel caso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica – vi è l’onere di impugnare congiuntamente l’atto comunale conclusivo del procedimento e il parere negativo presupposto (con il versamento per una sola volta del contributo unificato), mentre non vi è l’onere di impugnare immediatamente il parere negativo e successivamente l’atto conclusivo del procedimento (il che comporterebbe, in ipotesi, il versamento per due volte del CU stesso).

La  sentenza 18/09/2017 n. 4369 della sezione VI del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Piccoli comuni: approda al Senato il DDL 889

Approvato alla Camera nel settembre 2016, sta per approdare al Senato il DDL n. 889 "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione delle aree rurali e montane italiane".

Numerose le disposizioni per i 5.585 comuni italiani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui 1.055 in Regione Lombardia, ossia il 70% dei 1.523 comuni lombardi.

Al di là del fondo da 100 milioni di euro, attivo dal 2017 al 2023, finalizzato a finanziare gli investimenti, il disegno di legge contiene diverse disposizioni in materia di acquisizione di beni dello Stato, sanità pubblica, istruzione, servizi essenziali, valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, programmi di e-government, servizi postali e programmazione televisiva pubblica, servizi idrici e gestione del demanio idrico, incentivazione alla residenza e appalti.

Tra questi, la previsione contenuta nell'art. 3, comma 9, del DDL, secondo cui nei piccoli comuni e nelle loro unioni, per le opere pubbliche di importo fino a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.

Il testo del DDL 889 è disponibile sul sito del Senato a questo indirizzo.

Infrastrutture di reti pubbliche: nuova categoria catastale

Dopo un lungo e articolato percorso anche normativo, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 18/E, del 8 giugno 2017, ha costituito una nuova categoria catastale denominata F/7 –Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza l’attribuzione della rendita. 

Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2016, il novellato art.86, comma 3 del D.Lgs. n.259/2003 prevede che “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.

Rispetto alla previgente disciplina, il D.Lgs. n. 33/2016, ha pertanto escluso in modo definitivo dal concetto di “unità immobiliare” le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

A seguito della novella legislativa, con circolare n. 18/E, del 8 giugno 2017, L’Agenzia delle Entrate ha pertanto ridefinito la procedura e la nuova categoria, senza attribuzione di rendita, da assegnare alle infrastrutture di rete pubblica di comunicazione.

Per le infrastrutture che risultano già censite in catasto è, pertanto, possibile, a decorrere dal 3 luglio 2017, presentare un atto di variazione delle scritture catastali ai senso del decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994 (modifica della procedura c.d. Docfa) per variare la vecchia categoria catastale (con rendita) e attribuire la nuova categoria F/7 (senza rendita).

Per le nuove realizzazioni, dal 1 luglio 2016, l’iscrizione in catasto (sempre in categoria F/7) è invece una facoltà e non più un obbligo; favorendo e superando in tal modo anche le note difficoltà nel caso di stipula di atti aventi ad oggetto il passaggio di proprietà o la costituzione di diritti reali sulle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

Resta fermo, invece, l’obbligo di dichiarazione in catasto dei fabbricati o porzioni di fabbricato con una destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, come uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc., da censire nella apposita categoria, con attribuzione di rendita.

La circolare n.18/E del 08/06/2017, dell'Agenzia delle Entrate è disponibile al seguente indirizzo:

Diniego di permesso di costruire: ammissibile la domanda di condanna al rilascio del titolo

Con sentenza n. 392 del 14 marzo 2017 il TAR Toscana accoglie la domanda di condanna di una amministrazione comunale al rilascio del titolo edilizio negato.

Interessante decisione del TAR Toscana che muovendo dall'art. 30, c. 1, e 34, c. 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, ritiene accoglibile la domanda di condanna della A.C. al rilascio di un titolo edilizio che la stessa sentenza dichiara illegittimamente negato.

Due i presupposti e al tempo stesso i limiti della domanda:

  • l'assenza di profili di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione;
  • la contestualità della domanda di condanna con la domanda di annullamento.

La decisione costituisce conferma dell'importanza delle novità contenute nel codice del processo amministrativo orientate all'efficacia della tutela giurisdizionale.

Abusi edilizi e rilevanza del decorso del tempo: una "terza via"?

Con sentenza 30 giugno 2017, n. 3210, il Consiglio di Stato dichiara la legittimità di un'ordinanza di demolizione intervenuta a decenni di distanza dalla realizzazione dell'immobile abusivo, affermando l'irrilevanza del decorso del tempo dalla commissione dell'abuso nei confronti del potere repressivo della P.A., potendo al più rilevare (al fine di esigere dall'Amministrazione una motivazione aggravata del provvedimento) il tempo trascorso dall'accertamento dell'abuso alla notifica dell'ordinanza di demolizione.

Nel silenzio della legge (cfr. in particolare artt. 27 e 31 D.P.R. n. 380/2001), che nulla dice al riguardo, il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso non sana né mitiga l'abusività dell'opera e non scalfisce in alcun modo il potere sanzionatorio riconosciuto alla P.A., espressione di un interesse pubblico al ripristino della legalità violata, che deve ritenersi legittimamente esercitabile anche a distanza di anni dalla costruzione del manufatto abusivo, fosse anche nella misura di alcuni decenni. 

Alla luce di ciò, giurisprudenza amministrativa tuttora maggioritaria ritiene che un'ordinanza di demolizione di manufatto realizzato in epoca risalente non necessiti di forme o motivazioni particolari, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, sicché il provvedimento può legittimamente limitarsi ad indicare l'opera e l'assenza di titolo abilitativo alla sua realizzazione per comminare la sanzione demolitoria (ex multis Cons. Stato, IV, 12 ottobre 2016, n. 4205; ib., VI, 10 settembre 2015, n. 4222).

Negli ultimi anni si è tuttavia fatto strada un orientamento che, nel caso di abusi risalenti nel tempo, su porzioni limitate dell'immobile, realizzati da soggetto diverso dall'attuale proprietario di buona fede, richiede, pur senza negare la natura vincolata del provvedimento repressivo e l'attualità dell'abuso, che l'ordinanza di demolizione sia motivata sotto lo specifico profilo della sussistenza dell'interesse pubblico alla messa in pristino dello stato dei luoghi.
In tali “casi limite” non sarebbe pertanto sufficiente la presa d'atto dell'abuso per giustificarne la demolizione, ma occorrerebbe dare atto della prevalenza, nella situazione specifica, di un interesse generale al ripristino rispetto al contrapposto interesse privato al mantenimento del manufatto, forte dell'affidamento ingenerato dal trascorrere del tempo senza alcuna contestazione sulla legittimità dell'opera e dalla buona fede dell'attuale proprietario, estraneo alla realizzazione dell'abuso (Cons. Stato, IV, 4 febbraio 2014 n. 1016; ib., V, 15 luglio 2013, n. 3847; ib., VI, 5 gennaio 2013, n. 13; ib., VI, 18 maggio 2015, n. 2512; TAR Calabria, sede di Catanzaro, I, 14 ottobre 2011, n. 1356, commentata a questo indirizzo).

Da ultimo, la sezione VI del Consiglio di Stato, preso atto dei due differenti orientamenti emersi e ritenendo sussistere un contrasto giurisprudenziale sul tema, ha rimesso la questione all'Adunanza Plenaria (Cons. Stato, VI, ord. 24 marzo 2017, n. 1337, citata in questo commento).

Sinteticamente esposti i termini del dibattito tuttora in atto, la pronuncia qui in esame si distingue per aver aggiunto un nuovo spunto di riflessione al tema.

La vicenda riguarda l'impugnazione di un'ordinanza di demolizione di una tettoia abusivamente realizzata negli anni Settanta dal precedente proprietario dell'immobile, di cui viene dedotta l'illegittimità, tra l'altro, per la mancata indicazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione dell'opera.

Il Collegio, dichiarando espressamente di aderire all'orientamento secondo cui “la risalenza nel tempo dell'opera, di per sé, non incide sul potere di repressione dell'abuso da parte della P.A., sicché in sede di emissione dell'ordinanza di demolizione non si richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico (…)”, aggiunge tuttavia un'importante specificazione.

Ossia che “il passaggio del tempo eventualmente rilevante al fine di esigere una motivazione rafforzata, estesa all'interesse pubblico, va calcolato tutt'al più con riferimento al 2010, ossia all'epoca del sopralluogo effettuato dalla Polizia municipale, in occasione del quale venne effettivamente rilevata la realizzazione del manufatto”

Non sarebbe quindi il protrarsi negli anni della situazione abusiva ad ingenerare l'affidamento del privato che in buona fede la ignorava, quanto piuttosto il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione, a seguito dell'accertamento dell'abuso, ad attivare il potere repressivo.

Solo al ricorrere di tale seconda eventualità, secondo la pronuncia in rassegna, potrebbe ritenersi sussistente un affidamento del privato, tutelabile a mezzo di un onere motivazionale aggravato in capo alla P.A., chiamata a dare conto dell'attualità e concretezza dell'interesse pubblico alla demolizione.

Nel caso di specie, il decorso di cinque anni dal momento in cui l'abuso è stato accertato a quello in cui è stata emanata l'ordinanza di demolizione non è, ad avviso del Collegio, sufficiente a far sorgere in capo al privato un affidamento tutelabile.
           
Tra l'opzione che dà rilevanza al tempo trascorso dall'abuso e quella che la nega, la presente sentenza sembra indicare una terza soluzione, in cui il decorso del tempo ha un rilievo, ma a partire dal momento in cui la situazione di illegalità viene cristallizzata (per la P.A. e per il privato) nel verbale di sopralluogo che accerta l'abuso.

La sentenza del Consiglio di Stato 30 giugno 2017, sezione VI, n. 3210, è disponibile al seguente link

Agosto 2017: orari e date chiusura studio.

Si comunica che nel mese di agosto lo studio sarà aperto fino a giovedì 3 agosto compreso e riaprirà lunedì 28 agosto.

Nei giorni di apertura di agosto, lo studio effettuerà il seguente orario: h. 9,00 / 13,00, con chiusura pomeridiana.
Ricordiamo che il 31 agosto, lo studio resterà chiuso per la festività di S. Abbondio.

Per urgenze, scrivere agli indirizzi di posta elettronica dei singoli professionisti.

Lo studio augura a tutti un sereno periodo di ferie.

D.Lgs. n. 33/2013: circolare n. 2/2017 Funzione Pubblica

Con circolare 30 maggio 2017 n. 2/2017 la Funzione pubblica ha  ritenuto opportuno chiarire i dubbi di naturale procedurale legati alla riforma del diritto di accesso con riferimento alla introduzione dell’accesso civico “generalizzato”.

La circolare non dirime, in tema di silenzio assenso, la questione del rito, se cioè ex art.116 cpa (come ritiene ANAC) o 117 cpa (come ritengono diversi autori).

La circolare è disponibile sul sito della Funzione Pubblica a questo indirizzo.

Piano Territoriale d'Area Media e Alta Valtellina: il TAR Lombardia annulla diverse previsioni

Con sentenza n. 1659 del 6 luglio 2017 il TAR Lombardia, Milano, sezione IV, ha in parte accolto il ricorso dei Comuni di Livigno e Valdidentro annullando diverse previsioni del Piano Territoriale d'Area ^Media e Alta Valtellina^ (PTRA).

Notifica a mezzo PEC a pubblica amministrazione non iscritta al registro D.L. 179/2012

In difetto di iscrizione dell'indirizzo pec al registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia, la notificazione del ricorso deve essere eseguita solo con le modalità cartacee.

Servizi legali: illegittimo l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ai fini dell'affidamento

Con sentenza n. 875 pubblicata il 31 maggio 2017, la Sezione II del T.A.R. Puglia affronta il tema dell'affidamento dei servizi legali alla luce della disciplina del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, analizzando in particolare la procedura di gara ed il criterio di aggiudicazione del servizio.

Fascia di rispetto cimiteriale: nozione di "centro abitato"

Con sentenza 23 maggio 2017, n. 329, il T.A.R. del Lazio, sezione di Latina, interviene in tema di vincolo cimiteriale, affermando che la fascia di rispetto prevista dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 deve essere osservata non solo nei confronti del centro abitato (come letteralmente previsto dalla norma), ossia di aggregati di abitazioni, ma anche nei confronti di singole abitazioni, in coerenza con la ratio  della norma, che è quella di tutelare la salute delle persone insediate in prossimità di cimiteri.

Formazione: incontro dedicato alle modifiche alla l.r. 31/2014 in tema di riduzione del consumo di suolo

Data: 6 luglio 2017
Orario: ore 15,00 / 17,00
Luogo: Studio legale Spallino, via Volta 66, Como

Consumo di suolo: il testo della L.R. Lombardia n 31/2014 come modificato dal Consiglio Regionale il 23.05.2017

Nella seduta del 23 maggio 2017 il consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il testo della legge consiglio regionale n. 157, portante modifiche alla Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato (B.U.R.L. n. 49 dell'1 dicembre 2014).

All'indirizzo http://www.studiospallino.it/materiali/legge_31_2014_novella_2017.htm è disponibile il testo della  L.R. 31/2014 come modificato dal Consiglio Regionale nella seduta del  23 maggio 2017.

Il testo non ha carattere di ufficialità.

Recupero seminterrati in Lombardia: slide incontro 19.05.2017

Presentazione della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti (B.U.R.L. 13 marzo 2017, n. 11) -

Slide incontro Autorizzazione paesaggistica semplificata e recupero dei vani e locali seminterrati esistenti del 19 maggio 2017

Autore: avv. Fabrizio Donegani

Data pubblicazione: 20/05/2017

Formato file: slide .ppt

Link: http://www.studiospallino.it/materiali/seminterrati_Lombardia_%202017.htm

Utilizzo: quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia

Nuova autorizzazione paesaggistica semplificata: slide incontro 19.05.2017

Il nuovo procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplifcata secondo il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, approvato con D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (G.U. 22 marzo 2017, n. 68)

Obbligo di bonifica di aree inquinate: non può essere addossato al proprietario incolpevole.

Con sentenza n. 541 del 10 aprile 2017 il TAR Toscana conferma il principio secondo cui l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza ex D.Lgs. 152/2006 non può essere addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità, non potendo essere desunto dalla previsione dell’art. 2051 c.c., che regolamenta la responsabilità civile del custode.

Accertamento di conformità: il deposito dell'istanza non incide sull'ordinanza di demolizione

Con sentenza n. 1667/2017 il Consiglio di Stato conferma il definitivo mutamento di  indirizzo della giurisprudenza amministrativa in tema di effetti dell'istanza di accertamento di conformità (c.d. sanatoria edilizia) rispetto all'ordinanza di demolizione precedentemente assunta, affermando che la prima non pregiudica l'efficacia della seconda limitandosi a sospenderne gli effetti fino alla definizione, espressa o tacita, dell'istanza (id. Cons. Stato Sez. VI, 13/10/2015, n. 4701; Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 466; T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 04/01/2017, n. 96).

Decorso del tempo nell'annullamento del titolo edilizio: la questione all'Adunanza Plenaria.

Con ordinanza n. 1830 del 19 aprile 2017 la sezione quarta del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria la decisione questione relativa all'interrogativo se l’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo intervenuto a considerevole distanza di tempo dal provvedimento annullato debba o meno essere motivato a prescindere dal fatto che il comportamento dei privati possa aver determinato o reso possibile il provvedimento illegittimo.

Consumo di suolo: le proposte di modifica di iniziativa della Giunta della Regione Lombardia

Nella seduta del 3 aprile 2017 la Giunta della Regione Lombardia ha approvato il testo delle proposte di modifica della Legge regionale n. 31/2014 in materia di contenimento di consumo di suolo.

Per quanto il PDL sia calendarizzato in aula per la fine di giugno, è possibile che venga inserito un apposito emendamento di modifica alla L.R. 31/2014 all'interno della legge di semplificazione, la cui approvazione è prevista per metà maggio.

Ricordiamo che a norma dell'art. 5, comma 6, della L.R. 31 il 2 giugno 2017 scadrà il termine di 30 mesi per la presentazione delle istanze di nomina di commissario ad acta ex articolo 14 l.r. 12/2005 relative ai piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2014 (link tabella riassuntiva).

Il testo della deliberazione n° X/6443 del 03/04/2017 è disponibile a questo indirizzo.

Parziali difformità: le violazioni entro il 2% sono irrilevanti

Il comma 2 ter dell'art. 34 del D.P.R.n. 380/2001 - a norma del quale "non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali" - non contiene una definizione normativa della parziale difformità, ma prevede una franchigia vera e propria. Il che a significare non che ogni violazione eccedente il 2% considerato costituisce difformità totale, ma al contrario che le violazioni contenute entro tale limite sono irrilevanti.

Formazione: autorizzazione paesaggistica semplificata e recupero dei vani e recupero dei vani e locali seminterrati esistenti

Data: 19 maggio 2017
Orario: ore 15,00 / 17,30
Luogo: Studio legale Spallino, via Volta 66, Como

Lo studio organizza un incontro dedicato:

  • al dPR 13 febbraio 2017 n. 31, recante l’individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione  paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 22 marzo 2017;
  • alla legge della Regione Lombardia 10 marzo 2017, n. 7, “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”, pubblicata sul BURL, Supplemento n. 11 del 13 marzo 2017.

L'incontro si terrà venerdì 19 maggio 2017 presso lo studio legale Spallino (Como, via Volta 66). I posti disponibili sono limitati. Per i soggetti non clienti dello studio, verrà utilizzato un criterio di preferenza cronologica. La preferenza all'iscrizione verrà data ai clienti dello studio. Lo studio si riserva di spostare la sede dell'incontro in ragione delle richieste.

I posti disponibili sono esauriti.

Appalti sotto soglia: il principio di rotazione come strumento per l'effettività della concorrenza

Con sentenza n. 1336 depositata in data 8 marzo 2017 la sezione II del T.A.R. Campania si è occupata dell'applicazione del principio di rotazione previsto all'art. 36, comma I, del Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) nell'ambito della disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria.

Lombardia: legge per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti

E' in attesa di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la proposta di legge approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 febbraio 2017 e intitolata "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti".

Annullamento d'ufficio: il termine dei 18 mesi si riferisce ai provvedimenti emanati dopo l'entrata in vigore della novella

Con sentenza n. 1033 depositata in data 20 febbraio 2017, la Sezione II del T.A.R. Campania Napoli ha nuovamente affrontato il tema dell'ambito temporale di applicazione della legge n. 124/2015, che ha modificato il testo dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 introducendo il limite temporale di 18 mesi per procedere all’annullamento d’ufficio di alcune tipologie di provvedimenti (tra cui gli atti autorizzativi).

Sulla parità di genere nelle Giunte comunali dei piccoli Comuni

Con sentenza 28 novembre 2016, n. 11870 il TAR Lazio, sez. II bis, affronta la questione della presenza di entrambi i sessi nelle Giunte comunali, decidendo il caso di un piccolo comune il cui Statuto non ammette la nomina di assessori esterni al Consiglio comunale, affermando che è legittima la formazione di una Giunta monogenere laddove le consigliere comunali di maggioranza abbiano rifiutato di ricoprire l'incarico di assessore.

Consumo di suolo: prime indicazioni del TAR Lombardia

Il suolo che non può essere consumato secondo la legge regionale n. 31/2014 è solo quello azzonato come agricolo. E nel periodo transitorio fino all'adeguamento dei PGT non è possibile eliminare previsioni relative a piani attuativi per i quali i proprietari si siano tempestivamente attivati manifestando il proprio interesse alla loro attuazione .

Appalti pubblici: profili applicativi del rito "superspeciale"

Con sentenza 25 novembre 2016, n. 4994, il Consiglio di Stato (sez. III) delinea i profili applicativi del nuovo rito c.d. "superspeciale" introdotto dall'art. 204 del D.lgs. 50/2016 (c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici), in particolare limitandone l'applicabilità alle gare bandite successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice.

Disciplina per la corretta redazione dei ricorsi e degli atti difensivi nel processo amministrativo

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. del 3 gennaio 2017 il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, recante la disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.
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