Lombardia: legge per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti

E' in attesa di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la proposta di legge approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 febbraio 2017 e intitolata "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti".


La legge:

  • è finalizzata al recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera; 
  • definisce a) piani seminterrati (il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio) e b) vani e locali seminterrati (i vani e i locali situati in piani seminterrati);
  • consente il recupero di vani e locali seminterrati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale e collocati in edifici serviti da opere di urbanizzazione primaria (art. 1, c. 3);
  • assegna ai Comuni il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata in vigore per escludere, con deliberazione del Consiglio comunale, parti del territorio in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico (art.  4, c. 1);
  • si applica "agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l’approvazione dell’eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale" con cui i Comuni, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge, escludono parti del territorio dall’applicazione delle disposizioni in questione (art. 4, c. 3);
  • relativamente agli immobili realizzati successivamente alla sua entrata in vigore, si applica decorsi cinque anni dall’ultimazione dei lavori (art. 4, c. 3).

Riserviamo alla pubblicazione un esame approfondito della nuova normativa.

Rileviamo invece sin d'ora come il testo licenziato in aula (qui il testo definitivo) contenga significative innovazioni sia rispetto al PDL 0258 “Recupero dei piani seminterrati esistenti” sia alla sua proposta di modifica “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti” (qui il testo comparato).

In particolare si vedano:

  • l'art. 2, c. 5, a norma del quale, anche se comportanti incremento del carico urbanistico, sono esenti dal contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 43 della l.r. 12/2005 e dagli obblighi di cui al comma 4 gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati: a) di cui all’articolo 42 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi); b) di cui all’articolo 43, comma 2 ter, della l.r. 12/2005; c) di cui all’articolo 17, commi 1, 2, 3, lettere b) e c), e 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia); d) promossi o eseguiti su edifici del patrimonio di edilizia residenziale pubblica o sociale o, comunque, di competenza dei comuni o delle Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER);
  • l'art. 2, c. 8, a norma del quale "i PGT prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. I comuni adeguano i propri PGT alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge";
  • l'art. 2, c. 9, a norma del quale "Il recupero di vani e locali seminterrati con superficie lorda di pavimento fino a duecento metri quadrati per uso residenziale e cento metri quadrati per altri usi, costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 3, del d.p.r. 380/2001".
Copyright © www.studiospallino.it