Condanna della p.a. alla corresponsione di somme: la non capienza dei capitoli di bilancio non giustifica l'ente

Con sentenza n. 37 del 12 gennaio 2016 il T.A.R. Lombardia, Brescia, ha accolto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cpa proposto allo scopo di recuperare il credito derivante da condanna del  Ministero della Salute al risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.


Tenendo conto del tempo già trascorso e del superamento dei limiti di tollerabilità, il T.A.R. ha ritenuto preferibile nominare direttamente il commissario ad acta, al quale ha demandato il compito di adottare tutti i provvedimenti amministrativi e contabili necessari, fino all’emissione del mandato di pagamento a favore del ricorrente, senza fissare alcun compenso a questo proposito trattandosi di un dirigente dell’amministrazione convenuta in giudizio.

Precisa il T.A.R.
che la mancanza di disponibilità finanziarie su un apposito capitolo di bilancio non è un’esimente per non onorare i debiti dell’amministrazione accertati mediante sentenza (v. CEDU, Cocchiarella, cit., punto 90; CEDU, Gaglione, cit., punto 35). L’amministrazione è quindi tenuta, direttamente o su impulso del commissario ad acta, a operare le necessarie variazioni di bilancio per reperire fondi sufficienti al pagamento delle somme dovute (v. CEDU, Cocchiarella, cit., punto 101; CEDU, Gaglione, cit., punto 59), anche modificando le priorità di spesa precedentemente stabilite. 
La sentenza n. 37 del 12 gennaio 2016 del T.A.R. Lombardia, Brescia, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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