Alla Plenaria il silenzio assenso in materia ambientale e paesaggistica

Con ordinanza 17 febbraio 2016, n. 642, la sezione V del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria il quesito relativo alla applicazione dell'istituto generale del silenzio assenso in materia di tutela ambientale e paesaggistica, a fronte del contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto.


La questione è quella della perdurante vigenza o meno dell'ipotesi di silenzio assenso prevista dall'art. 13, commi 1 e 4, della legge n. 394 del 1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, che, nell'innovare l'art. 20 della legge n. 241 del 1990, ha escluso che l'istituto generale del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

Secondo un primo orientamento (Cons. St., sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3047) la tesi della perdurante operatività del meccanismo del silenzio assenso, previsto dall’art. 13, commi 1 e 4, l. n. 394 del 1991, troverebbe conferma nella formulazione letterale dell'art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990, in base al quale "le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale, e paesaggistico e l'ambiente".

Secondo altro orientamento (Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5188), sussisterebbe un conflitto tra la norma contenuta nell'art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990  e la disposizione dell'art. 13, l. n. 394 del 1991 ed a fronte di tale contrasto deve prevalere la norma generale sopravvenuta.

La Sezione Quarta ha in particolare rilevato che entrambe le norme hanno la medesima natura procedimentale e vengono a disciplinare lo stesso istituto operante in materia edilizia-ambientale; resta, così, escluso, secondo tale tesi, che tra esse possa configurarsi un rapporto di specialità, poiché questo presuppone un certo grado di equivalenza tra norme a confronto, ma che non può spingersi sino alla sostanziale identità tra le due discipline in contrasto.

L'ordinanza 17 febbraio 2016, n. 642, della sezione V del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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