Compatibilità paesaggistica: il parere tardivo della Soprintendenza perde la sua portata vincolante ma il Comune deve tenerne conto

Avv. Alice Galbiati
Con sentenza n. 2375 depositata il 18 settembre 2014, il T.A.R. Puglia Lecce si pronuncia in materia di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria ex artt. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/2004, chiarendo le conseguenze giuridiche della mancata osservanza del termine perentorio nel rilascio del parere della Soprintendenza.


Oggetto dell'impugnazione è un provvedimento comunale con il quale viene respinta un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria sulla base del parere negativo espresso dalla Soprintendenza oltre il termine perentorio dei 90 giorni.

Scostandosi dall'orientamento espresso dal T.A.R. Lombardia con la pronuncia n. 1259/2011 a suo tempo pubblicata su questo stesso blog, il Tribunale pugliese esclude che il parere reso oltre il termine debba considerarsi illegittimo, chiarendo che qualora la Soprintendenza non provveda nel termine esso perde la propria portata obbligatoria e vincolante pur costituendo un elemento del procedimento che l'amministrazione comunale deve valutare, potendosene motivatamente discostare.

In altre parole, secondo il Collegio, la mediazione tra l'esigenza di celerità del'azione amministrativa, tutelata con la perentorietà del termine, e quella di valutazione degli specifici interessi da parte degli enti coinvolti nella materia paesaggistica sarebbe costituito dalla permanenza in capo alla Soprintendenza del potere di fornire il proprio apporto anche oltre il termine perentorio e dal dovere dell'amministrazione di tenerne conto, senza tuttavia esserne vincolata.

In applicazione di tale principio il T.A.R. Puglia accoglie per carenza di motivazione il ricorso avverso il provvedimento comunale che ha denegato l'accertamento di compatibilità paesaggistica sulla scorta del mero richiamo al parere tardivo della Soprintendenza.

Il provvedimento finale sarebbe certamente potuto essere negativo, ma l'amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente motivare la propria decisione.

La pronuncia del T.A.R. Puglia, Lecce, 18 settembre 2014, n. 2375 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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