Distanze tra edifici: sono nulli gli accordi in deroga tra privati

Avv. Lorenzo Spallino
Con sentenza n. 964 del 27 maggio 2014 il Tribunale di Como interviene in tema di distanze tra fabbricati inferiori, per accordo delle parti, a quelle fissate "inderogabilmente" dalle NTA dello strumento urbanistico, evidenziando la nullità delle relative pattuizioni.
La sentenza non cita il disposto dell'art. 9 del d.m. 1444/1968: purtuttavia, si deve ritenere che l'inderogabilità della distanza fissata in 10 metri dallo strumenti urbanistico locale tragga la sua fonte dalla normativa nazionale, non potendovisi distaccare.

La decisione puntualizza anche che a nulla vale immaginare un corpo di collegamento tra gli edifici costituito da una tettoia o da un pergolato: un simile manufatto non contribuisce infatti "a trasformare due distinti fabbricati in un unico blocco".

La sentenza n. 964 del 27 maggio 2014 il Tribunale di Como è disponibile in formato pdf a questo indirizzo.
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