Sanzione pecuniaria art. 167 D.Lgs. 42/2004: non può essere commisurata al risparmio conseguito

Avv. Lorenzo Spallino

Con sentenza n. 1351 del 3 aprile 2014, il TAR Lombardia Milano si pronuncia in tema di commisurazione della sanzione conseguente all'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 5, D.Lgs. 42/2004, statuendo che (a) per determinare la sanzione occorre far riferimento al valore finale del bene che costituisce oggetto dell'abuso e non al risparmio conseguito per la mancata realizzazione degli interventi indicati nella domanda; (b) il mancato impatto sul paesaggio esclude che le difformità relative ad opere interne possano essere sanzionate.


Il ricorso alla base della sentenza del TAR Lombardia mira a contestare la legittimità della decisione dell’Amministrazione comunale di quantificare in € 22.426,00 la sanzione conseguente all’accoglimento della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 dei ricorrenti, quale maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito calcolato sulla scorta dei risparmi ottenuti per effetto della mancata realizzazione di alcune previsioni del titolo originario.

Il ricorso giunge in decisione dopo la concessione di tutela cautelare e il deposito di perizia giurata volta a documentare la circostanza del mancato ottenimento di alcun “profitto” dalle modifiche apportate al progetto assentito in sede di realizzazione, vero che il risparmio ottenuto tramite la mancata realizzazione di alcune previsioni progettuali risultava inferiore alla diminuzione di valore dell’immobile in esito a tali scelte, nella fattispecie consistenti:

  • nella minore dimensione dell’autorimessa pari a m. 1 di profondità; 
  • nella mancata realizzazione della rampa carrabile di accesso al box con realizzazione al suo posto di una rampa pavimentata in masselli di cls; 
  • nell’utilizzazione del vano destinato a box come cantina; 
  • nella mancata realizzazione di bocche di lupo sul lato nord; 
  • nella realizzazione di aperture al piano interrato di maggiori dimensioni;
  • nella mancata realizzazione nel piano sottotetto di un antibagno. 

Interventi per i quali gli interessati avevano chiesto l’accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in difformità dai titoli autorizzativi, ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, e per i quali avevano ottenuto parere favorevole dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano.

Evidenza il TAR Lombardia come:

  • l’art. 167, comma 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137”) dispone che, ove venga accertata la compatibilità paesaggistica di un intervento realizzato in assenza delle prescritte autorizzazioni, l’autorità competente commina al trasgressore, in luogo della sanzione demolitoria di cui al primo comma dello stesso articolo, una sanzione pecuniaria il cui ammontare è commisurato “…al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”;
  • in punto di quantificazione della sanzione la norma persegue innanzitutto l’obiettivo di elidere il danno cagionato dall’intervento: per questa ragione la somma da corrispondere non può essere inferiore al danno provocato;
  • può succedere tuttavia che, quantificata in tal modo la sanzione, la trasgressione alle norme poste a tutela del paesaggio sia economicamente conveniente per il trasgressore; ed in particolare ciò si verifica quando l’opera realizzata sia di valore superiore rispetto a quello del danno che essa provoca. In questi casi - infatti - sarebbe più conveniente, per il trasgressore, pagare la sanzione piuttosto che astenersi dal realizzare l’intervento;
  • per questa ragione l’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che ove il profitto realizzato sia superiore al danno provocato, l’ammontare della sanzione deve essere commisurato al primo. Essendo questa la finalità della disposizione, al fine di verificare quale sia l’ammontare maggiore fra danno provocato e profitto conseguito è necessario far riferimento al valore finale del bene che costituisce oggetto di abuso. Solo se questo è superiore al danno si verifica l’ipotesi prefigurata dal legislatore al ricorrere della quale la sanzione commisurata all’importo del danno provocato non è più sufficiente per spiegare l’effetto di deterrenza

Nella fattispecie, l’Amministrazione comunale ha preso in considerazione -al fine di stabilire l’ammontare della sanzione da irrogare - i risparmi conseguiti dai ricorrenti per la mancata realizzazione degli interventi indicati nella domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ignorando il valore finale del bene esistente.

Le doglianze sollevate dagli interessati sono pertanto fondate.

Per quanto riguarda poi le opere interne (mancata realizzazione dell’antibagno al piano superiore, mancata realizzazione della controsoffittatura e mutamento di destinazione d’uso del box), l’Amministrazione ha sanzionato le opere interne come tali, prescindendo dal loro impatto paesaggistico.

Il mancato impatto sul paesaggio esclude tuttavia che queste difformità possano essere sanzionate ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, norma posta ad esclusiva tutela dei valori paesaggistici.

Lsentenza n. 1351 del 3 aprile 2014, del TAR Lombardia, Milano, sez. II, è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo.
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