Preavviso di diniego: interrompe i termini anche nelle procedure per infrastrutture di comunicazione elettronica

Il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990 contenente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di una domanda interrompe i termini per la formazione di un eventuale silenzio assenso. Tale principio generale opera anche nell'ipotesi di cui all'art. 87, comma 9, del d. lgs. n. 259 del 2003, per l’esame delle domande di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, nonostante la norma non contenga un previsione analoga a quella dell'art. 10bis.


Con sentenza n. 418 del 28 gennaio 2014 la sezione III del Consiglio di Stato, ribaltando la decisione di primo grado del T.A.R. Piemonte n. 2723 del 5 luglio 2006 [link], interviene sulla portata dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, aggiunto dall'art. 6 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 (poi modificato dal comma 3 dell’art. 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180), a norma del quale il preavviso di rigetto
interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Pronunciandosi su fattispecie in cui un'amministrazione comunale aveva ordinato la disattivazione di un impianto di comunicazione elettronica, il T.A.R. Piemonte aveva affermato:
  • che gli unici atti interruttivi o impeditivi di un procedimento instaurato ex art. 87, D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259, sono quelli di cui al comma 9 dell'articolo;
  • che nessun effetto interruttivo del termine di cui all’art. 87, comma 9 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259 può essere riconosciuto al preavviso di diniego di istanza di cui all’art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto che, oltre a non essere in alcun modo conclusivo del procedimento, contiene l’espressione di un indirizzo dell’organo procedente suscettibile di essere rivisto proprio in funzione del contenuto delle osservazioni e dei documenti che tale atto facoltizza il destinatario a presentare.

Diversamente argomentando, i Giudici di Palazzo Spada, premesso:
  • che l'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 ha introdotto, in via generale, nel nostro ordinamento l’istituto del preavviso di diniego;
  • che tale istituto ha la funzione di portare a conoscenza del soggetto che ha fatto una domanda all’amministrazione, i motivi che non consentono di poter accogliere la sua domanda in modo da consentire all’interessato, in via amministrativa e precontenziosa, di rappresentare all’amministrazione, nel termine assegnato, le ragioni che militano invece in favore dell’accoglimento della sua domanda;
rilevano che non può condividersi l’affermazione del giudice di primo grado secondo la quale la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non rientra fra gli atti interruttivi o impeditivi “tassativamente indicati” dal predetto art. 87, comma 9, del d. lgs. n. 259 del 2003.

Questo per due ordini di ragioni:
  • la disposizione è volta ad impedire l’emanazione di atti puramente dilatori e prevede che la domanda, decorso il temine assegnato, si intende accolta (con la formazione del silenzio assenso), a meno che non intervenga un provvedimento negativo. Ma la stessa disposizione non consente di non dare valore ad un atto (come il preavviso di diniego) che è comunque negativo e che non è definitivo solo perché volto a consentire agli interessati di poter esprimere le loro valutazioni ai fini di una possibile diversa conclusione del procedimento;
  • l’istituto della comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata introdotta nell’ordinamento con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, che è successiva alla emanazione del d. lgs. n. 259 del 2003 recante il Codice delle Comunicazioni elettroniche.

La sentenza n. 418 del 28 gennaio 2014 della sezione III del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustzia Amministrativa a questo indirizzo.
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