Consiglio di Stato: i manufatti non ancorati al suolo non sono "costruzioni"

Una serra costituita da intelaiatura metallica coperta in materiale plastico e una struttura metallica scoperta sono opere non definibili in termini di “costruzioni” ai sensi del D.P.R. 380/2001, art. 3, non solo e non tanto perché facilmente amovibili, ma anche perché non qualificabili come strutture edilizie.

In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 149 depositata il 16 gennaio 2014, intervenendo in secondo grado su una vicenda complessa dal punto di vista procedimentale, dove gli stessi giudici di Palazzo Spada avevano confermato la legittimità del diniego di sanatoria da parte dell'A.C.


Ignorando le difese dell'A.C. - secondo cui erano di dimensioni e funzioni tali da farle ritenere rilevanti sotto il profilo edilizio - il Consiglio di Stato ha affermato che:

  • l’art. 3 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 nel definire gli interventi edilizi, annovera nella categoria di “nuova costruzione” le strutture la cui realizzazione comporti la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, categoria specificata dall’elaborazione giurisprudenziale in senso sia strutturale (con valorizzazione dello stabile ancoraggio al suolo), sia funzionale (con accento sulla idoneità alla soddisfazione di esigenze non meramente temporanee);
  • nella fattispecie in esame i manufatti considerati non parevano assumere nessuna delle caratteristiche proprie delle “costruzioni”, non essendo "infissi al suolo, ma solamente appoggiati o aderenti alle opere in muratura" e destinati "ad assolvere funzioni non ben definite, ornamentali ovvero di supporto all’attività agricola, in ogni caso non specificate negli atti impugnati".

Nè rileva la circostanza, sottolineata in giudizio dall’Amministrazione, che tali manufatti esistessero fin dal 2009.

Essa non costituisce infatti elemento per dedurne la non temporaneità dell’utilizzo, "sia perché le ordinanze di demolizione si basano su accertamenti svolti nello stesso anno, sia perché tale elemento deve essere dedotto da elementi strutturali e funzionali delle caratteristiche costruttive dell’opera considerata, che nella fattispecie non depongono in tal senso".

Quest'ultima affermazione non può non sorprendere, vero che comunemente la giurisprudenza evidenzia come ai fini dell’esenzione del permesso di costruire, l’opera deve essere destinata “ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo” (per tutti, TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 25.03.2013 n. 1626).

La decisione affaccia quindi profili interpretativi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 di non facile prevedibilità.

La sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 149 depositata il 16 gennaio 2014, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

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