Beni culturali: la dichiarazione di vincolo deve essere motivata e fondarsi su elementi obbiettivi

Anche il provvedimento scaturente dal procedimento di dichiarazione di interesse culturale di un immobile non sfugge al principio generalissimo della (corretta) motivazione degli atti amministrativi.

La sezione sesta del Consiglio di Stato, nella decisione 3 settembre 2013, n. 3092, fissa il principio secondo cui la dichiarazione di interesse storico di un immobile non solo deve essere motivata, ma deve anche basarsi su elementi oggettivi che ne illustrino uno specifico pregio o che ne attestino la valenza testimoniale ai fini vincolistici, supportati da adeguata istruttoria.


E’ noto, afferma il Consiglio di Stato, che i beni culturali per “dichiarazione amministrativa”, contemplati dall’art. 10, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, "devono evidenziare un interesse particolarmente importante del bene sul piano storico, archeologico o etnoantropologico dato che, altrimenti, non potrebbe trovare giustificazione quel regime vincolistico di matrice pubblicistica che viene a limitare significativamente le ordinarie prerogative spettanti al legittimo proprietario".

Nel caso d specie, la relazione storico artistica, ossia il documento fondamentale nel quale sono compendiati gli apprezzamenti tecnico-discrezionali a base della determinazione vincolistica, si esprimeva "in termini soltanto probabilistici sulla esistenza di una parte basamentale muraria risalente ad epoca medioevale", peraltro di difficile conciliabilità con elementi fattuali evidenziati dalla stessa appellante.

Il vincolo, proprio perchè destinato a incidere in modo significativo sul regime proprietario, non può quindi "che basarsi su obiettivi e pregnanti elementi, specifici dell’immobile considerato,che illustrino un particolare e specifico pregio o che attestino, se non l’unicità dell’edificio, quantomeno la sua valenza testimoniale di un tipico e ben determinato stile architettonico".

La sentenza 3 settembre 2013 n. 3092 della sezione sesta del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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