Detrazioni fiscali: non su immobili abusivi.

Le novità in materia di detrazioni fiscali (art. 16 d.l. 4 giugno 2013, n. 63) stanno suscitando molte aspettative, anche in ragione del fatto che diversi Piani di Governo del Territorio hanno scelto di limitare il consumo di nuovo suolo tramite nuove costruzioni.

Le categorie di interventi edilizi ammessi sono (per le unità residenziali) quelli di cui alle lettere b), c) e d) del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001), articolo 3. In disparte le sensibili differenze rispetto alla normativa della Regione Lombardia in punto manutenzione straordinaria (art. 27, c. 1, L.R. n.12/2005), vale la pena ricordare che non possono svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia.


La circostanza è omessa nella stesse circolari dell'Agenzia delle Entrate (L'Agenzia informa ottobre 2013; Circolare n. 29/E 18 settembre 2013; Agenzia delle entrate, Detrazione ristrutturazioni edilizie).

La successiva attività costruttiva non può infatti spiegare alcun effetto preclusivo sulla potestà di reprimere l'opera abusiva nella sua interezza in capo all'A.C.: non può quindi invocare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per il recupero del patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato, colui che ha svolto opere edilizie su immobili abusivi, "le quali assumono la stessa qualificazione giuridica dell’immobile abusivamente realizzato. In caso contrario, infatti, l’abuso minore successivo in sostanza giustificherebbe l’applicazione di una sanzione minore, addirittura non demolitoria, estinguendo la potestà sanzionatoria nei confronti dell’abuso maggiore precedente".

Così, tra le molte, il TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, nella sentenza dell'8 novembre 2010, n. 7206 (ma v. anche TAR Abruzzo Pescara, 19 febbraio 2007, n. 167, TAR Campania Napoli, sez. II, 7 novembre 2008, n. 19372).
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