Potere conformativo e strumenti urbanistici: il Consiglio di Stato legittima il criterio dominicale

Non recentissima ma ampiamente commentata sulle riviste in uscita in questi giorni,  la sentenza 10 maggio 2012, n. 2710, del Consiglio di Stato può ben dirsi un esempio di ^fuoco amico^ in materia di ampiezza dei poteri di pianificazione urbanistica da parte delle pubbliche amministrazioni.

A fronte di ampie e condivisibili affermazioni sul fatto che urbanistica e pianificazione non possono essere intesi esclusivamente come mero coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, i giudici di Palazzo Spada mettono la parola fine alla vicenda del Piano Regolatore di Cortina d'Ampezzo legittimando la scelta del Comune di individuare le aree di completamento sulla scorta di un criterio unicamente dominicale, così che la volumetria riconosciuta alle otto aree regoliere ampezzane sia destinata alla acquisizione in proprietà di immobili da parte dei soli residenti cortinesi.



Il problema non è che per chiudere la stucchevole discussione sul fatto se il potere conformativo sia o meno  condizionato dalle caratteristiche oggettive del fondo o da precedenti determinazioni, si sia legittimata la scelta del Comune di Cortina.  Il problema è che per giustificare la scelta del Comune si sia legittimato il principio che suscettibilità edificatoria e appartenenza territoriale debbano coincidere. Che è quello che si è criticato, ad esempio, per il Canton Grigioni in Svizzera, arrestandoci all'obiezione della estraneità della Confederazione Elvetica alla Comunità Europea. 

Francamente, ad avviso di chi scrive, sarebbe stato preferibile mantenere la discussione sul potere conformativo, piuttosto che legittimare una scelta simile, che apre le porte a fattispecie discriminatorie e pericolosamente in contrasto con il principio costituzionale dell'indifferenza dello Stato alla provenienza territoriale dei suoi cittadini.

La sentenza  10 maggio 2012, n. 2710, della sezione quarta del Consiglio di Stato è disponibile sul sito sella Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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