D.lgs. 33/2013: i soggetti obbligati

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 5 aprile 2013 e entrato in vigore il 20 dello stesso mese, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni rappresenta il tentativo del legislatore di riorganizzazione degli obblighi di pubblicazione online in capo alle pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni.

L'articolo 11 del d.lgs. 33/2013 individua (a) nelle pubbliche amministrazioni, (b) nelle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e (c) nelle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, i soggetti tenuti a dare attuazione al principio generale della trasparenza amministrativa, come definito dall'articolo 2, comma 1.

Seguendo l'esempio dell'articolo 3 della l. 4/2004 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, il legislatore ha scelto di non definire le pubbliche amministrazioni cui dichiara di applicarsi, utilizzando invece la tecnica del rinvio ad altra normativa, e precisamente all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico del Pubblico Impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il quale dichiara di applicarsi a "tutte le amministrazioni dello Stato".

Il panorama dei (numerosi) soggetti tenuti al rispetto del d.lgs. 33/2013 è trattato nell'intervento  D.lgs. 33/2013: i soggetti obbligati disponibile alla pagina http://www.studiospallino.it/interventi/d.lgs.33_2013_soggetti_obbligati.htm
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