Vani tecnologici e compatibilità paesaggistica

Il “vano tecnologico”, riconosciuto come tale anche dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, è astrattamente sanabile ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii.. In tal senso la Soprintendenza deve esprimere il giudizio di sua competenza valutando l’effettiva incidenza dell’opera, assentita dall’organo comunale, sui valori paesaggistici.

La decisione in esame,della III Sezione del T.A.R. per la Puglia, prende spunto dal fatto che, secondo parte ricorrente, la sanatoria paesaggistica sarebbe ammessa oltre che per i “lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, anche per un locale destinato a “vano tecnico”, in considerazione delle ridotte dimensioni e del rapporto di pertinenzialità con il bene sottostante principale. In tal senso essendo, infatti, la realizzazione di un vano tecnologico destinato ad ospitare impianti, non inciderebbe né sulla cubatura, né sulla superficie utile.

Secondo i Giudici del T.A.R. per la Puglia, l’art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii., esclude dal divieto di rilasciare, ex post, l’autorizzazione paesaggistica - che, sempre ai sensi dell’art. 146, comma 4, costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, ivi compresi quelli in sanatoria - i casi previsti dall’articolo 167, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii. costituiti, oltre che dall’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica e dai lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria proprio, dai “lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Al riguardo, secondo il Collegio, l’interpretazione teleologica induce a ritenere che, nonostante l’utilizzo della particella disgiuntiva “o” nella frase “ … non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ….”, il duplice riferimento alle nuove superfici utili e ai nuovi volumi, costituisce una modalità di esprimere un concetto unitario con due termini coordinati, come del resto evidenziato anche dalla VII Sez. del T.A.R. Campania Napoli, il 01/09/2011. In altri termini, la necessità di interpretare le eccezioni al divieto di rilasciare l'autorizzazione paesistica in sanatoria, previste dall'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii., in coerenza con la ratio introduttiva del divieto medesimo, ha indotto il Collegio a ritenere, che sono esclusi dall’eccezione, prevista dall'articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, invece, sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesistica i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici. Atteso che, i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono, trattandosi di opere prive di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, non risultano particolarmente pregiudizievoli per il territorio oltre a risultare inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (cfr. in tal senso anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15/12/2010, n. 27380).

 Nel caso in esame, il Collegio adito ha, pertanto, ritenuto che il “vano tecnologico” sia astrattamente sanabile ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii. e che, conseguentemente, la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il giudizio di sua competenza valutando l’effettiva incidenza dell’opera assentita dall’organo comunale sui valori paesaggistici.

La sentenza del T.A.R. per la Puglia, n.35 del 11/01/2013, è disponibile al seguente indirizzo web: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%203/2008/200800909/Provvedimenti/201300035_01.XML
Copyright © www.studiospallino.it