Diritto di veduta: l'impossibilità di godere della vista lago non legittima l'impugnazione

Con sentenza 5 luglio 2012, n. 959, il T.A.R. Veneto, Sez. II, ha escluso che la lesione del cd. ^diritto alla vista^ possa concretizzare, di per sè, l'interesse al ricorso.

Intervenendo in una fattispecie nella quale un confinante contestava, quale unico motivo di ricorso, che la demolizione e ricostruzione, in un fondo contiguo, di un edificio a uso residenziale avrebbe comportato l'impossibilità di godere della (preesistente) vista lago, il TAR Veneto, appellandosi all'art. 35 del codice del processo amministrativo a norma del quale
1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
    a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;
    b) inammissibile quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
    c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
 ha ritenuto che gli elementi addotti dall'interessato non fossero sufficienti a individuare un interesse "differenziato e qualificato" a sostenere il ricorso, fermo restando che "il mancato godimento del panorama non è di per sé sufficiente a costituire il solo titolo di legittimazione all'azione e, ciò, laddove non si concreti nella violazione di norme in materia ambientale o sulle distanze tra le costruzioni" (tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, 25 agosto 1992 n. 9859).

La decisione del T.A.R. Veneto, Sez. II, 5 luglio 2012, n. 959, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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