Ristrutturazione edilizia senza vincolo di sagoma: la Regione Lombardia interviene sul passato

Nell'articolo "La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della l.r. 7/2010 di interpretazione autentica dell'art. 27 l.r. 12/2005" pubblicato nel giugno del 2010 avevamo evidenziato un possibile profilo di incostituzionalità della normativa lombarda in materia di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, ammessa dalla l.r. 12 senza vincolo di sagoma.

Come noto, il TAR rimise la questione alla Corte nel settembre 2010 e con sentenza 23 novembre 2011 n. 309 questa ebbe a dichiarare l'incostituzionalità:

  • dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11.03.2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;  
  • dell’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);
  • dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 05.02.2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010);
confermando la fondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal TAR Milano, ossia che non c'è spazio per una definizione di ristrutturazione edilizia diversa da quella indicata dal legislatore nazionale nell'articolo 3 del DPR 380/2011.


Sempre nell'articolo citato avevamo sottolineato che, nel caso di  pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge, questa comporta non già l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa.

Si tratta di un fenomeno che si colloca in una posizione intermedia tra l'abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc, e l'annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc. Così che è pacifico in giurisprudenza che "l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti", ossia "a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale" (Trib. Roma 14 febbraio 1995).

Così ci chiedevamo: tutto bene per ristrutturazioni edilizie realizzate (e ultimate) tramite permesso di costruire, ma che succede a quelle realizzate tramite dia? Qui non c'è, a rigore, un provvedimento della p.a. divenuto definitivo, ma solo un comportamento del privato. E per gli interventi non ultimati?

Il legislatore lombardo è alla fine intervenuto con la legge 18 aprile 2012, n. 7, "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", il cui articolo 17 (Disciplina dei titoli edilizi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d), della l. r. 12/2005 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011) così dispone:
1. In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività esecutive alla  medesima data devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.
In altre parole: indipendentemente dalla ultimazione dei lavori, vengono considerati validi ed efficaci i titoli (DIA comprese) formatisi al 30 novembre 2011, ossia alla data di pubblicazione della sentenza 23 novembre 2011 n. 309, che potranno quindi essere ultimati secondo le previsioni originarie, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.

Siamo sicuri che la Regione potesse individuare la data del 30 aprile 2012 come data utile per far salvi i titoli e non dovesse uniformarsi alla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale? Così facendo, infatti, si autorizzano interventi che a rigore sono privi di riferimento normativo, essendo stata dichiarata incostituzionale la norma da cui traggono origine prima dell'effettivo inizio lavori.

Nulla questio sulle varianti: saranno ammesse quelle conformi alla legislazione vigente, non a quella costituzionalmente illegittima.
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