Reti di comunicazioni e poteri dell'Autorità Antitrust

Il nuovo art. 21 bis della L. n. 287 del 1990 (*) e ss.mm.ii., introdotto dal D.L. n. 201 del 2011, art. 35, convertito con Legge n. 214 del 2011, ha disciplinato una speciale legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Accanto al già disciplinato potere di segnalare agli organi legislativi i casi particolarmente rilevanti di distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato ad opera di norme di legge o di regolamento o di provvedimenti amministrativi di carattere generale (art. 21 L. n. 287/2990), il nuovo art. 21 bis, introdotto ad opera del D.L. n. 201 del 2011, riconosce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato stesso (primo comma).

Ad essa è stato inoltre attribuito il potere di emettere parere motivato nel termine di sessanta giorni, nel caso in cui ritenga che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, evidenziando i profili delle violazioni riscontrate. Se nei sessanta giorni successivi, la pubblica amministrazione coinvolta, non si dovesse conformare, l'Autorità potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni (secondo comma).

Questa nuova disciplina riconosce agli Operatori un nuovo ed ulteriore strumento di tutela accanto al classico ricorso al Giudice amministrativo. A tal fine viene ad essi attribuito il potere di segnalare all'Autorità l'emanazione disposizioni normative che violano la disciplina posta a tutela della libera concorrenza e del mercato.

Questa nuova speciale legittimazione in capo all'Autorità pone, tuttavia, alcune perplessità dal punto di vista strettamente processuale. In particolare ci si chiede se gli strumenti disciplinati al primo e al secondo comma dell'art. 21 bis siano alternativi, consentendo all'Autorità di scegliere tra impugnare immediatamente l'atto lesivo della concorrenza e del mercato, anche chiedendone la sospensione, e limitarsi ad emettere un parere motivato per poi agire successivamente in giudizio solo nel caso in cui l'amministrazione non si conformi alle sue indicazioni. Non è chiaro neppure come verrebbe regolata la contemporanea pendenza di un ricorso proposto dall'Autorità e gli eventuali ricorsi proposti da privati avverso gli stessi atti, nè quale sarebbe il rito applicabile nel caso in cui il giudice decidesse per la riunione di tali ricorsi. Per rispondere a questi dubbi non resta che attendere le prime applicazioni della norma.


(*)
Art. 21-bis. Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza (articolo introdotto dall'articolo 35 del legge n. 214 del 2011)  
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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