Stazioni radio base: legittimo il ricorso all'esproprio per i proprietari renitenti

Con sentenza n. 11 del 2012 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 98 del T.A.R. Emilia Romagna, Sez. di Parma, del 2011, riconoscendo la legittimità dei provvedimenti approvati del Comune di Salsomaggiore diretti ad attuare il piano comunale di coordinamento per la installazione di antenne di telefonia mobile, all’individuazione delle aree interessate e all'espropriazione delle stesse, nulla ostando la circostanza della loro successiva concessione in via onerosa ai gestori.

L’art. 90 del Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. dispone:
  1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
  2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
  3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti .
Con delibera consiliare n.10/2004 il Comune di Salsomaggiore approvava la variante al vigente strumento urbanistico (P.R.G.) al fine di poter destinare specifiche aree alla localizzazione di antenne per telefonia mobile e, più precisamente, per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per concedere in uso, a titolo oneroso, tali infrastrutture agli enti gestori. Successivamente, con determinazione n. 356 del 2004, il dirigente del settore tecnico comunale deliberava di: a) convalidare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione necessarie per realizzare le suddette stazioni radio base di telefonia mobile; b) dichiarare la pubblica utilità delle opere; c) emanare il decreto di occupazione d’urgenza ai sensi della legge Reg. n. 37/2002, art. 27.

Avverso i provvedimenti in questione la proprietà di un area interessata proponeva ricorso al T.A.R. Emilia Romagna, Sez. di Parma.

Con sentenza 5 aprile 2011 n. 98 il T.A.R. accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:

  1. la variante urbanistica al P.R.G. era illegittima in quanto effettuata ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 47 del 1978, art. 15, non più applicabile a seguito dell’entrata in vigore della successiva L.R. n.20 del 2000;
  2. illegittimamente il Comune aveva applicato nei confronti delle proprietà delle aree interessate la normativa dell’espropriazione per pubblica utilità trattandosi in realtà dell’assegnazione delle aree in questione in uso a gestori di telefonia mobile, i quali avrebbero dovuto procurarsi con mezzi privatistici la disponibilità delle aree necessarie all’installazione di impianti per la telefonia mobile.

Con sentenza n. 11 del 2012 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n.98/2011 del T.A.R. Emilia Romagna riconoscendo la legittimità dei provvedimenti adottati del Comune di Salsomaggiore.

Mentre con riferimento ai rilievi mossi alla procedura di variante urbanistica, il Collegio ha riconosciuto il corretto operato del Comune di Salsomaggiore in applicazione della previgente L.R. n.47 del 1978, con riferimento alla procedura di espropriazione utilizzata dal Comune, il Collegio ha sottolineato che le infrastrutture, strumentali alle stazioni radio per la telefonia, rientrano nella categoria delle opere di pubblica utilità, come peraltro già statuito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4847 del 2003, e non in quella delle opere pubbliche, con quanto ne consegue in termini di corretta applicazione del comma 3 dell'art. 90 d.lgs. 259/2003 ai fini dell'acquisizione alla mano pubblica delle aree interessate.

La sentenza n. 11 del 2012 il Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Copyright © www.studiospallino.it