Aree comprese in SIC e ZPS: non sono di per sé vincolate ex D.Lgs. 42/2004

Con sentenza breve n. 1535 depositata l'11 ottobre 2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha chiarito che le aree designate quali S.I.C. (Siti d'Importanza Comunitaria) e Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE recepita nell'ordinamento italiano con D.P.R. n. 357 del 1997 (oggi D.P.R. n. 120 del 2003), non sono di per sé soggette alla disciplina paesaggistica del D.Lgs. n. 42 del 2004.


Il Tribunale pone l'accento sulla realizzazione della ratio di conservazione e tutela di tali ambiti territoriali attraverso una specifica disciplina che prevede particolari procedure, quali l'introduzione della Valutazione di Incidenza, che costituisce istituto diverso dall'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice del Paesaggio.

Unico spiraglio per l'applicazione della normativa paesaggistica potrebbe al più venire per il tramite dell'art. 142, comma 1, lett. f), alla presenza della duplice condizione della presenza di un provvedimento istitutivo di un parco regionale, che includa l'area di cui si discute, e dell'approvazione dei Piani Paesaggistici previsti dagli artt. 143 e 156 del D.Lgs. n. 42.

Non ricorrendo tali condizioni, il Tribunale ha pertanto annullato le ordinanze di demolizione motivate sul vincolo paesaggistico asseritamente esistente sull'area.

La sentenza 11 ottobre 2011, n. 1535 del T.A.R. Veneto è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Per approfondire il tema dei SIC e conoscere la situazione in Lombardia, si veda l'Atlante dei SIC della Lombardia a questo indirizzo.
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