Prorogata la scadenza entro cui effettuare le verifiche di edifici esistenti di interesse strategico e rilevante.

È stata inserita nel Decreto Milleproroghe (art. 1 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n.225, G.U n. 303 del 29/12/2010) la proroga della scadenza entro cui effettuare le verifiche di edifici esistenti di interesse strategico e rilevante (art. 2 comma 3 OPCM 3274/2003), così come era richiesto dall'art. 20 comma 5 del DL 31 dicembre 2007 convertito con modificazione della legge 28 febbraio 2008 n.31.

Estratto dell'OPCM n.3274 del 20/03/2003
Art. 2
[...]
3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.

Estratto del DL 31/12/2007 convertito con modificazione della legge n.31 del 28/02/2008
Art. 20 Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni
5. Le verifiche tecniche di cui all’articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

Estratto del DL n.225 del 29/12/2010
Art. 1 Proroghe non onerose di termini in scadenza

1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
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