Relazione a struttura ultimata

Estratto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

[...]
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.


L'obbligo in questione é stato recentemente ribadito dalla  Corte di Cassazione Penale, sezione III, 7 maggio 2010, sentenza n.17539, secondo cui spetta al costruttore l'obbligo di denunciare le opere in conglomerato cementizio armato, con la conseguenza che solo a carico di questi è configurabile il reato. Pertanto, si tratta di un reato omissivo proprio del costruttore non essendo destinatario dell'obbligo di denuncia nessun altro soggetto, per cui neanche il committente è tenuto a rispondere di detto reato. (Cass. sez. III, 14.12.1998 n. 13097; Cass. sez. III, 11.3.1998 n. 3027, Chiarenza).
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