PGT: sovradimensionamento e motivazione degli standard secondo il TAR Lombardia

Con sentenza n. 1429 del 15 luglio 2016 il T.A.R. Lombardia Milano, sezione II, censura la scelta dei PGT di sovradimensionare gli standard senza specifica motivazione e di classificare con la dicitura "Aree per attrezzature private a servizio della residenza" aree di privati senza specificare le attrezzature che queste ultime sono destinate ad ospitare. 


Il TAR Lombardia affronta il tema della misura della discrezionalità dei pianificatori locali in tema di:

  • sovradimensionamento degli standard rispetto alla previsione contenuta dell'art. 9, terzo comma, della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12;
  • reiterazioni di vincoli non preordinati all'esproprio e vincoli conformativi;
  • classificazione a "Aree per attrezzature private a servizio della residenza".

Evidenzia il TAR:

  • quanto al primo profilo, che le scelte che l'amministrazione compie in materia urbanistica sono connotate da ampia discrezionalità e non necessitano di particolare motivazione, a meno che non vi siano posizioni di particolare affidamento da tutelare ovvero l'amministrazione stessa decida di quantificare il fabbisogno delle aree da destinare a servizi pubblici in misura superiore a quella minima prevista dalle norme. E' pertanto necessario, se si decide di sovradimensionare gli standard, che siano esternate le ragioni che spingono ad un sacrificio degli interessi privati superiore rispetto a quello minimo imposto, in via generale, dall'ordinamento, precisando che "la motivazione deve avere a riferimento le previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree". Nel caso di specie, il Comune di Buccinasco, con il PGT impugnato, aveva deciso di assicurare una dotazione di aree adibite a servizi pubblici pari a 74,58 mq per abitante, contro il quantitativo minimo in 18 mq per abitante di cui all'art. 9 della L.R. 12/2005;
  • quanto al secondo profilo, che la scelta di destinare il compendio di proprietà del ricorrente a dotazioni standard, senza apporre su di esso un vincolo preordinato all'esproprio (in quanto è previsto che le attrezzature ivi insediabili possano essere realizzate anche dal proprietario ai sensi dell'art. 9, comma 13, della L.R. n. 12 del 2005), può non essere sorretta da particolare motivazione;
  • quanto al terzo profilo, che - fermo che non sono emerse palesi irrazionalità nella scelta di inserire le aree in questione nella rete ecologica comunale - la decisione di destinare le stesse aree a dotazioni standard è afflitta da genericità nella parte in cui non specifica le attrezzature che queste ultime sono destinate ad ospitare. Poiché la destinazione a dotazioni standard di un'area privata incide fortemente sugli interessi del proprietario, è necessario, a parere del Collegio, che l'ente indichi sempre con precisione quali attrezzatture debbano essere ivi realizzate, in modo da consentire l'apprezzamento, da un lato, della serietà della decisione e, da altro lato, della consistenza degli interessi pubblici che si intendono soddisfare a scapito dell'interesse privato

Da qui l'annullamento, nei limiti di cui in motivazione, del PGT del Comune di Buccinasco.

La sentenza n.  1429 del 15 luglio 2016 del T.A.R. Lombardia Milano, sezione II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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