Condono ambientale e accertamento compatibilità paesaggistica: il parere della Soprintendenza è valido anche se li confonde

Con sentenza n. 579 dell'8 giugno 2016, la sezione prima del T.A.R. Liguria si occupa del ricorso promosso avverso un provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici che, a fronte di una domanda di c.d. "condono ambientale" ai sensi dell'art. 1, commi 37, 38 e 39, L. 15 dicembre 2004, n. 308, si è pronunciata erroneamente ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. n. 42 del 2004.


Nel caso di specie, sulla base di un titolo abilitativo edilizio avente ad oggetto la costruzione di un magazzino agricolo interrato, erano state realizzate opere che avevano sostanzialmente comportato l'ampliamento della superficie del manufatto e la realizzazione di un piano sovrastante.

Veniva presentata domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi della citata Legge n. 308, ossia di c.d. condono ambientale o sanatoria ambientale "a tempo", applicabile agli abusi commessi entro il 30 settembre 2004, e tale riferimento normativo era contenuto anche nella lettera di trasmissione inviata dal Comune alla Soprintendenza.

Travisando l'oggetto della richiesta, tuttavia, quest'ultima ha reso parere "ai sensi dell'art. 167 del Codice", come se si trattasse di un accertamento di compatibilità paesaggistica "a regime".

Secondo il Tribunale amministrativo ligure, il denunciato travisamento non integra i profili di una patologia invalidante il parere, stante l'identità dei presupposti di assentibilità della sanatoria nei due procedimenti.

Lo speciale condono previsto dalla legge delega ambientale era infatti subordinato, tra l'altro, alla condizione che "le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati [...] siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico", senza che fossero prescritti particolari requisiti dimensionali o strutturali ai fini della sanabilità paesaggistica.

La disciplina "a regime" in tema di abusi paesaggistici prevede, invece, che possano essere sanati solo alcuni tipi di "interventi minori" (che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria), a condizione che l'autorità preposta alla gestione del vincolo ne accerti la compatibilità paesaggistica.

Secondo il Collegio, i due istituti si differenziano pertanto quanto all'oggetto, ma non implicano valutazioni sostanzialmente differenti da parte dell'amministrazione che, in entrambi i casi, è chiamata a rendere il proprio giudizio in ordine alla compatibilità paesaggistica delle opere abusive, ossia ad accertare che le stesse non siano in contrasto con i valori paesaggistici dell'area e con le connesse esigenze di tutela.

La ^svista^ della Soprintendenza non vale dunque ad inficiare la validità del provvedimento.

La sentenza della sezione prima del T.A.R. Liguria n. 579 dell'8 giugno 2016 è reperibile sul sito della giustizia amministrativa a questo indirizzo.
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