VAS del PGT: le procedure devono essere concomitanti, non cronologicamente separate.

Secondo T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, sentenza n. 1214/2016, non corrisponde al dettato normativo la tesi secondo cui la VAS deve essere attivata o, addirittura, portata a termine prima di quella urbanistica del PGT.


La ricorrente deduceva la violazione dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 4, secondo comma, della L.R. n. 12 del 2005, in quanto - si affermava - la procedura VAS sarebbe stata effettuata contestualmente a quella di approvazione del PGT, e ciò, a dire della ricorrente, in spregio alle suindicate norme che imporrebbero, invece, l'attivazione anteriore della procedura VAS.

Dispone la l.r. n. 12/2005 della Lombardia:

  • nelle procedure VAS riguardanti i piani urbanistici, "La valutazione ambientale [...] è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione" (art. 4, secondo comma, della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12);
  • la disposizione non prevede affatto che la procedura VAS sia attivata o, addirittura, portata a termine prima di quella urbanistica ma, al contrario, ne prevede la contestualità affermando che la valutazione ambientale debba svolgersi anteriormente all'adozione del piano o, comunque, prima della sua approvazione.

Dispone il TU dell'Ambiente:

  • a norma dell'art. 11, terzo comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) "La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso";
  • aggiunge peraltro il quinto comma della stessa disposizione che "I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge";
  • anche queste norme non affermano affatto che la procedura VAS debba svolgersi prima dell'attivazione della procedura amministrativa di approvazione del piano, limitandosi a prevedere che la medesima debba essere svolta (e, quindi, portata a compimento) prima dell'approvazione stessa.
Lo scopo di questa disciplina è in linea con le finalità sottese alla VAS, stabilite dal citato art. 4, terzo comma, del D.Lgs. n. 152 del 2006; e cioè con la finalità di guidare l'amministrazione nell'effettuazione delle scelte discrezionali da compiersi nei procedimenti volti all'approvazione dei piani e dei programmi, in modo da far sì che tali scelte siano sempre orientate a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Proprio per assicurare il raggiungimento di queste finalità, si è previsto che la procedura della VAS sia concomitante a quella che ha per oggetto l'approvazione dei piani e dei programmi sì da favorire sin da subito l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 975; id. 20 maggio 2014, n. 2569).

La circostanza che il parere motivato finale della VAS sia stato emesso in data successiva a quella di adozione del piano non ha rilevanza.

In primo luogo perchè l'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 sanziona con l'illegittimità, non già l'adozione del piano prima della conclusione della procedura VAS, ma solo l'anteriore approvazione dello stesso (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 19 marzo 2012, n. 442).

In secondo luogo perchè nel concreto il parere motivato è stato emesso in data 5 luglio 2010, prima dell'adozione del piano; e che ad essere stato emanato successivamente è il parere motivato finale, e cioè il parere con cui si sono valutate anche le ricadute ambientali delle osservazioni presentate proprio a seguito dell'adozione del piano stesso, secondo lo schema procedimentale tracciato della deliberazione di Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, approvata in attuazione dell'art. 4 della L.R. n. 12 del 2005.

La sentenza del TAR Lombardia si pronuncia inoltre in tema di rapporto tra PGT e Piano di Zonizzazione Acustica, affermando - con riferimento alla doglianza relativa alla mancata approvazione del piano urbano del traffico ed il mancato adeguamento del piano di zonizzazione acustica - che nessuna norma impone che l’adeguamento del piano di zonizzazione acustica al nuovo strumento urbanistico debba avvenire contestualmente all’approvazione di quest’ultimo, salvo ovviamente l’obbligo per l’amministrazione procedere all’adeguamento, ai sensi all’art. 6, primo comma, lett. b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), qualora il nuovo atto di pianificazione non sia più in linea con le previsione contenute nel primo, onde assicurare la coerenza dei due strumenti.

Pertanto, anche ammettendo che, nel caso concreto, il nuovo strumento urbanistico non sia in linea con le previsioni contenute nel piano di zonizzazione acustica (circostanza peraltro smentita dall’Amministrazione), il mancato immediato adeguamento di quest’ultimo alle prescrizioni del primo non incide sulla validità di questo.

La sentenza T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, n. 1214 del 16 giugno 2016 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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