Titoli edilizi negati: si può chiedere la condanna dell'A.C. al rilascio

Con sentenza n. 642 del 20 aprile 2016, il TAR Toscana attesta, richiamando i principi sottesi al codice del processo amministrativo, che se i titoli edilizi sono frutto di attività priva di discrezionalità, così il richiedente può, in sede di ricorso contro il diniego dell'A.C., chiedere l’emissione di una sentenza di condanna al rilascio del provvedimento.


La fattispecie riguarda il ricorso proposto contro il diniego di concessione edilizia per mutamento di trasformazione d'uso senza opere.

Il ricorso, proposto nel 2000 prima della entrata in vigore del codice del processo amministrativo, conteneva la richiesta di condanna del Comune al rilascio del formale provvedimento di concessione, previo accertamento del relativo diritto.

Il TAR Toscana ha rilevato che al Collegio non è preclusa l’emissione di una sentenza di condanna al rilascio del provvedimento ai sensi dell’art. 30 e dell’art. 34, comma primo, lett. c), c.p.a., come attestato da Cons. Stato, A.p. n. 3/2011, ad avviso del quale

«… il legislatore, sia pure in maniera non esplicita, ha ritenuto esperibile, anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa e tecnica, l’azione di condanna volta ad ottenere l’adozione dell’atto amministrativo richiesto. Ciò è desumibile dal combinato disposto dell’art. 30, comma 1, che fa riferimento all’azione di condanna senza una tipizzazione dei relativi contenuti (sull’atipicità di detta azione si sofferma la relazione governativa di accompagnamento al codice) e dell’art. 34, comma 1, lett. c), ove si stabilisce che la sentenza di condanna deve prescrivere l’adozione di misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio». 
Quali i presupposti della pronuncia di condanna?

La dimostrazione dell’esistenza di tutti i presupposti necessari al rilascio del provvedimento richiesto, l'attività vincolata dell'A.C. o quando risulti che non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità (TAR Lombardia – Milano, III, n. 1482/2011), come nel caso di rilascio di titoli edilizi (per tutti Cons. Stato, VI, 16 maggio 2013, n. 2660).

Nella fattispecie, il TAR ha preso spunto anche dalla assenza di contestazioni da parte dell’ente, che non si è costituito in giudizio, così che ha ritenuto esaurita l’attività istruttoria, condannando dunque il Comune  al rilascio del provvedimento concessorio richiesto.

La sentenza n. 642 del 20 aprile 2016, TAR Toscana, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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