Decreto del Fare: la proroga dei termini delle convenzioni urbanistiche si applica solo a quelle formalmente stipulate entro il 31.12.2012

Con sentenza n. 78 del 28 ottobre 2015 il T.A.R. Lombardia, Milano, chiarisce la stretta interpretazione dell'articolo 30, c. 3bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, in punto proroga dei termini delle convenzioni, che si applica solo a quelle formalmente stipulate entro la data del 31 dicembre 2012. Non alle bozze pur approvate ma non seguite da stipula formale, né ai testi approvati entro il 31 dicembre 2012 ma successivamente sottoscritti. 


In fattispecie relativa a programma integrato di intervento in cui sono state sottoscritte diverse modifiche alla convenzione attuativa, il T.A.R. Lombardia, Milano, ha confermato la legittimità della posizione - negativa - assunta dall'A.C. in ordine alla comunicazione con cui l'operatore segnalava di volersi avvalere delle disposizioni dell’articolo 30, c. 3bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante la proroga dei termini di validità delle convenzioni urbanistiche, nonché dei termini di inizio e fine dei lavori e dei termini dei titoli abilitativi edilizi.

Senza entrare nel merito delle modalità operative della proroga delle convenzioni urbanistiche prevista dalla disposizione e, quindi, anche sulla necessità o meno di un atto comunale di differimento dei termini, il T.A.R. afferma che l’interpretazione restrittiva dell'art. 30 del d.l.69/2013 si imponga per tre fondamentali ragioni.

In primo luogo, deve rilevarsi che la disposizione segue quella del comma 3 dello stesso articolo 30, che ha previsto la proroga dei titoli edilizi, ed è chiaramente ispirata alla medesima finalità di quest’ultima prescrizione, ossia quella di disporre il differimento una tantum dei termini per la realizzazione degli interventi, in considerazione delle difficoltà in cui possono essere incorsi gli operatori a causa della crisi economica. La Sezione II del T.A.R. Lombardia, Milano, ha già avuto modo di affermare la portata eccezionale della disposizione del comma 3 dell’articolo 30, e la conseguente necessità di interpretazione restrittiva della portata derogatoria da riconoscere alla previsione normativa (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 22 luglio 2015, n. 1764). Considerazioni analoghe devono essere svolte anche con riferimento al comma 3-bis, che viene in esame nel presente giudizio. La previsione di un differimento ex lege dei termini convenzionali presenta un evidente carattere eccezionale e derogatorio rispetto al sistema, così che l’interpretazione restrittiva del comma 3-bis dell’articolo 30, sopra richiamato, è imposta innanzitutto dal principio generale sancito dall’articolo 14 delle Disposizioni sulla legge in generale con riferimento a tutte le norme eccezionali.

In secondo luogo, la proroga ex lege opera in modo indifferenziato su tutto il territorio nazionale, senza lasciare alcun margine di valutazione discrezionale ai Comuni. L’interpretazione restrittiva della disposizione è, quindi, imposta anche da ragioni di rilievo costituzionale, ossia dall’esigenza di contenere entro quanto strettamente necessario, alla stregua della valutazione compiuta dal legislatore nazionale, la compressione dell’autonomia costituzionalmente garantita ai comuni nella disciplina dell’assetto del proprio territorio.

In terzo luogo, deve rilevarsi come l’automatismo insito nella previsione normativa, che è destinata a produrre effetti al solo ricorrere delle condizioni in essa previste, imponga di per sé un’interpretazione strettamente aderente alla lettera della disposizione. Quest’ultima deve, infatti, trovare uniforme e – per così – dire “meccanica” applicazione, sull’intero territorio nazionale, in tutti e solo i casi che rientrino nella fattispecie tipizzata dal legislatore, senza che possano reputarsi consentite mediazioni interpretative volte ad estenderne la portata oltre i casi direttamente contemplati.

Ne deriva che il riferimento, nella previsione normativa in esame, alle convenzioni e agli accordi stipulati sino al 31 dicembre 2012 non possa che intendersi, in stretta aderenza al tenore letterale della disposizione, come comprensivo dei soli accordi sottoscritti entro tale data, vero che con l’uso del termine stipulati, il legislatore abbia consapevolmente inteso escludere dall’ambito di operatività della proroga gli accordi ancora in itinere alla data individuata.

Nessun rilievo possono avere dunque né le eventuali bozze di convenzione approvate dall’amministrazione comunale, ma non seguite dalla formale stipulazione tra le parti, né i testi convenzionali parimenti deliberati dall’organo consiliare, ma seguiti da convenzioni stipulate oltre il termine ultimo fissato dal legislatore.

La sentenza 28 ottobre 2015 n. 78 del T.A.R. Lombardia, sezione II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Copyright © www.studiospallino.it