Interesse ad agire: per l'operatore commerciale la vicinitas si concretizza nella sovrapposizione del bacino d'utenza

Nell'impugnativa di titoli edilizi il presupposto della vicinitas, nel tempo via via affinata nella sua declinazione concreta, è giunta oggi sino a riconoscere la posizione degli operatori economici che intendano contrastare un titolo edilizio a cui si accompagni una contestuale autorizzazione di natura commerciale.


Con sentenza n. 5278 del 19 novembre 2015 la sezione IV del Consiglio di Stato ricostruisce l'evoluzione dell'istituto della vicinitas sottolineando come la giurisprudenza amministrativa abbia elaborato più posizioni sino a escludere che la legittimazione a contestare in sede giurisdizionale i titoli edilizi spetti unicamente ai proprietari frontisti estendendo la platea dei soggetti abilitati al ricorso fino a riconoscere un più ampio interesse di zona con riguardo - ad esempio - alla posizione degli operatori economici che intendano contrastare un titolo edilizio a cui si accompagni una contestuale autorizzazione di natura commerciale.

Dall'altro lato, però,  evidenzia il Consiglio di Stato, si è sempre più avuto modo di precisare come il semplice dato materiale della vicinitas, non sempre costituisca oggettivo ed incontrovertibile elemento di individuazione della legittimazione e dell'interesse ad agire, dovendosi comprovare il reale pregiudizio che venga a derivare dalla realizzazione dell'intervento assentito.

Si è così più volte precisato che:

  • qualora ad impugnare sia il proprietario confinante è sufficiente la semplice vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra l'immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori, escludendosi in linea di principio la necessità di dare dimostrazione di un pregiudizio specifico e ulteriore. Tale pregiudizio, infatti, deve ragionevolmente ritenersi sussistente “in re ipsa in quanto consegue necessariamente dalla maggiore tropizzazzione (traffico, rumore), dalla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica e dalla possibile diminuzione di valore dell'immobile” (cfr. da ultimo e per tutte Cons. Stat. Sez IV, 22.09.2014 n. 4764 ed i richiami giurisprudenziali ivi operati);
  • nel caso in cui ad impugnare il titolo edilizio non sia il proprietario confinante (o un soggetto che si trovi in posizione analoga) la medesima giurisprudenza  ha precisato con indirizzo pressoché univoco che il mero criterio della vicinitas non può di per sé radicare la legittimazione al ricorso giurisdizionale “prescindendo dal generale principio dell'interesse ad agire in relazione alla lesione concreta, attuale e immediata della posizione sostanziale dell'interessato [...], presupponendo altresì la detta legittimazione la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale del come, del perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale” (Sez. IV 5.11.2004 n. 7245 ; 17.09.2012 n. 4924 ; 27.01.2012 n. 420 ; 30.11.2010 n. 8364 ; 4.12.2007 n. 6157) 
  • in tal caso la sussistenza dell'interesse ad agire deve essere tuttavia valutata in astratto, con riferimento al contenuto della domanda, e non secundum eventum litis, e che requisiti imprescindibili per la configurazione di questa condizione dell'azione sono il suo carattere personale, la sua attualità e la sua concretezza nel senso che dall'esecuzione del provvedimento impugnato deve discendere in via immediata e diretta un danno certo alla sfera giuridica della ricorrente, ovvero potenziale, intendendosi come tale, però, quello che sicuramente (o molto probabilmente) si verificherà in futuro (Sez. IV 30.11.2010 n. 8364), quale il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute ed all'ambiente (Sez. IV 17.09.2012 n. 4924).

Nel caso in cui ad impugnare il permesso di costruire correlato ad una autorizzazione commerciale sia un operatore economico, il requisito della vicinitas ha poi subito una peculiare elaborazione.

In particolare il criterio dello stabile “collegamento territoriale” che deve legare il ricorrente all'area di operatività del controinteressato per poterne qualificare la posizione processuale e conseguentemente il diritto di azione, deve essere riguardato in un'ottica più ampia rispetto a quella usuale, così che:
  • il concetto di vicinitas nella contestazione di una struttura commerciale, “si specifica identificandosi nella nozione di stesso bacino d'utenza della concorrente, tale potendo essere ritenuto anche con un raggio di decine di chilometri” ( cfr. tra le tante Cons. St. Sez. IV 12.09.2007 n. 4821 ; 20.11.2007 n. 6613);
  • nell'ipotesi in cui ad impugnare il permesso di costruire sia il titolare di una struttura di vendita, affinché il suo interesse processuale possa qualificarsi personale, attuale e diretto, deve potersi ravvisare la coincidenza, totale o quanto meno parziale, del bacino di clientela, tale da poter oggettivamente determinare un'apprezzabile calo del volume d'affari del ricorrente. 

In altre parole, l'insediamento commerciale realizzato ex novo può considerarsi pregiudizievole e radicare un interesse tutelabile, quando venga a servire oggettivamente in tutto o in parte uno stesso bacino di clientela, oggettivamente circoscrivibile in un determinato ambito spaziale.

La sentenza n. 5278/2015 del Consiglio di Stato, sezione IV, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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