Telefonia cellulare: no a ordinanze a tutela della salute prive di accertamento di pericolo effettivo

E’ illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente adottata da un Sindaco ai sensi dagli artt. 50 comma 3, e 54 comma 4, d.lgs. 18 agosto2000 n. 267 (T.U. Enti locali) nei confronti di una società di telecomunicazioni con la quale, per esigenze di tutela della salute pubblica, sia stata ordinata l'immediata sospensione, su tutto il territorio comunale, di ogni attività volta all'installazione di infrastrutture e (o) di antenne di telefonia mobile, in assenza del preventivo accertamento di una situazione di pericolo effettivo, eccezionale ed imprevedibile.


Con sentenza n. 1049 dello scorso giugno, la sezione I del T.A.R. Piemonte Torino è tornata ad esaminare una tematica cara agli Operatori in relazione alla pianificazione ed installazione degli impianti per comunicazioni elettroniche e sempre oggetto di particolare attenzione ed esame da parte delle PP.AA in relazione alla tutela della salute, bene primario fondamentale.

La vicenda prende spunto dall’istanza presentata da un Operatore in data 23 gennaio 2014 allo Sportello Unico per le attività produttive di Domodossola, per l’autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia cellulare nel Comune di Premosello Chiovenda, in area destinata dal vigente PRGC ad “aree per usi pubblici e di interesse pubblico”, posta nelle vicinanze della linea ferroviaria e classificata “area neutra” dal regolamento comunale allora vigente e relativo alla localizzazione di impianti di telefonia mobile.

All’istanza, già corredata del parere favorevole dell’ARPA e del nulla-osta di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in data 18 aprile 2014 il SUAP, richiamando gli esiti della conferenza di servizi, rilasciava all’Operatore l’autorizzazione richiesta. Ciò nonostante l’installazione dell’impianto non poteva aver luogo in quanto, con ordinanza contingibile e urgente del 16 giugno 2014, pronunciata ai sensi dell’art. 50 del TUEL, il Sindaco del Comune di Premosello Chiovenda ordinava “l’immediata sospensione di ogni attività riguardante l’esecuzione del nuovo impianto di telefonia… con riserva di adozione di ulteriori provvedimenti necessari a garantire la tutela della salute pubblica e gli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale”.

Tra le altre cose il nuovo regolamento evidenziava l’esistenza del rischio di un aggravamento dell’inquinamento elettromagnetico a causa dell’installazione dell’impianto e del pericolo dell’insorgere di “malattie degenerative”, come attestato “sotto il profilo medico-scientifico” da “diversi orientamenti scientifici”, per questo rappresentava la necessità di dare tempestiva esecuzione ad alcuni recenti indirizzi dell’amministrazione comunale e di venire incontro alle “preoccupazioni espresse da numerosi cittadini”, “al fine di rimuovere lo stato di rischio dovuto a possibili tensioni sociali e al fine di tutelare la salute dei cittadini in modo precauzionale, per una situazione non certa sotto l’aspetto scientifico-sanitario, garantendo il “principio della precauzione”.

A seguito del provvedimento del Sindaco l’Operatore, proponeva ricorso.

Il provvedimento oggetto di impugnazione era stato adottato dal Sindaco in applicazione dell’art. 50 del D. lgs. n. 267/2000, ed in particolare in applicazione del comma 4 di tale norma, nella parte in cui attribuisce al Sindaco di adottare ordinanze contingibili a carattere esclusivamente locale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica”.

L'esercizio del potere previsto dalla norma in esame presuppone però chiaramente, da un lato, una situazione di pericolo effettivo e dall'altro, una situazione eccezionale ed imprevedibile.

Va altresì ricordato che ai sensi dell’art. 14, comma I, della L. n.36 del 2001, le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale, utilizzano l’ARPA, la quale in relazione al caso in esame aveva già rilasciato un idoneo parere favorevole.

In via generale, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, come pure sottolineato dal T.A.R. adito, va evidenziato come sia già stato affermato che “è illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente adottata da un Sindaco ai sensi dagli artt. 50 comma 3, e 54 comma 4, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 nei confronti di una società di telecomunicazioni con la quale, per esigenze di tutela della salute pubblica, è stata ordinata l'immediata sospensione, su tutto il territorio comunale, di ogni attività volta all'installazione di infrastrutture e/o di antenne di telefonia mobile, in assenza del preventivo accertamento di una situazione di pericolo effettivo, eccezionale ed imprevedibile; ed infatti l'esercizio del potere di cui agli artt. 50 comma 3, e 54 comma 4, cit. d.lg. n. 267 del 2000 presuppone, da un lato, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione e, dall'altro, una situazione eccezionale ed imprevedibile, alla quale non è possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento (T.A.R. Marche, sez. I, 12 dicembre 2014 n. 1021; T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 16 aprile 2012 n. 3414; T.A.R. Napoli, sez. VII, 03 agosto 2006 n. 7815; T.A.R. Palermo, sez. II, 04 maggio 2006 n. 963; T.A.R. Veneto, sez. II, 08 ottobre 2004 n. 3637).

Analogamente è stata pure affermata l’illegittima dell'ordinanza sindacale di sospensione dei titoli, in formazione o già formati, abilitativi all'installazione di nuove antenne ed impianti di telefonia mobile in attesa dell'adozione di apposita disciplina regolamentare - ancorché il provvedimento abbia natura di ordinanza contingibile ed urgente - stante l'esorbitanza della misura sospensiva rispetto allo scopo perseguito.

Ciò tanto più in ragione della duplice circostanza che i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale, ma restano di esclusiva competenza statale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010 n. 9414).

 Il testo della sentenza n. 1049 del 19 giugno 2015, TAR Torino, Sezione I, è disponibile al seguente indirizzo, sito della Giustizia Amministrativa:

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