Riforma Madia: le nuove regole del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni

Il 28 agosto 2015 entra in vigore la legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138) (GU n.187 del 13-8-2015).

L'articolo 3 modifica la legge n. 241/1990 introducendo l’art. 17 bis, intitolato ^Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici^, il quale dispone:


  1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione  di  assensi,  concerti  o nulla osta comunque denominati  di  amministrazioni  pubbliche  e  di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione  di  provvedimenti normativi e amministrativi di  competenza  di  altre  amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori  competenti  comunicano  il proprio assenso, concerto  o  nulla  osta  entro  trenta  giorni  dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato  della  relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il  termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio  assenso,  concerto  o  nulla  osta  rappresenti  esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate  e  formulate  in  modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 
  1. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  1  senza  che  sia  stato comunicato l'assenso, il concerto o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le  amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1,  il  Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei ministri,  decide  sulle  modifiche  da  apportare  allo  schema   di provvedimento. 
  1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche  ai  casi  in cui è prevista l'acquisizione di  assensi,  concerti  o  nulla  osta comunque  denominati  di   amministrazioni   preposte   alla   tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e  della salute dei cittadini, per l'adozione  di  provvedimenti  normativi  e amministrativi di competenza di amministrazioni  pubbliche.  In  tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il  termine  entro  il  quale  le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto  o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta  da parte dell'amministrazione procedente.  Decorsi  i suddetti  termini senza che sia stato comunicato l'assenso,  il  concerto  o  il  nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
  1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei  casi in  cui  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea  richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.
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