S.C.I.A.: la conformità edilizia è presupposto di efficacia

Con sentenza n. 446 depositata il 18 giugno 2015, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia interviene in materia di segnalazione certificata di inizio attività, sottolineando che la conformità edilizia è il presupposto perché la S.C.I.A. esplichi i suoi effetti.


Nella fattispecie, il proponente aveva presentato una S.C.I.A. per una attività di somministrazione relativamente ad una struttura priva di conformità edilizia.

L'A.C. aveva pertanto segnalato che non avrebbe potuto “avvalersi per l’inizio di attività dell’istituto del silenzio assenso”.

Da qui il ricorso di primo grado e il successivo appello contro la decisione di T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2357/2013.

Prendendo le mosse dal testo dell’art.19 della L. 241/ 90 - che costituisce norma speciale rispetto al successivo art. 20 -, i giudici siciliani hanno rilevato che la conformità a legge dei locali dove s’intendeva esercitare l’attività commerciale di ristorazione, si pone come presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento legittimo di un’attività che, per sua natura, coinvolge il pubblico.

Il che a dire, come più chiaramente evidenziato nella decisione di primo grado, che "il meccanismo del silenzio assenso in questione è sostitutivo dell’esercizio del potere autoritativo proprio del momento autorizzativo, ma non della preliminare verifica delle condizioni necessarie affinchè tale potere autorizzativo possa essere esercitato".

Sul rapporto tra S.C.I.A. e poteri di autotutela, si veda - tra gli altri - E. Boscolo in Urbanistica e appalti 10/2012.

Il testo della sentenza n. 446/2015 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia è disponibile di seguito.



N. 446/2015 REG. PROV. COLL.
n. 198 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2014, proposto da:
I Giovani dell'Antico Borgo S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso Giovanni Immordino in Palermo, Via Libertà 171; 
contro
Comune di Corleone, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Beatrice Miceli, con domicilio eletto presso Maria Beatrice Miceli in Palermo, Via. Nunzio Morello n. 40; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE III n. 02357/2013, resa tra le parti, concernente diniego di autorizzazione attività di preparazione di alimenti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corleone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati Immordino e Miceli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La SAS “I Giovani dell’Antico Brgo” ha impugnato in primo grado la nota n. 3758, datata 8.3.2013, a firma del responsabile del IV settore del Comune di Corleone nonché la determinazione dirigenziale n. 42 del 14.1.2013.
Con la predetta determina dirigenziale n. 42 si decideva di negare il rilascio dell’autorizzazione di cui alla S.C.I.A. prot. 15784 del 29.10.2012 relativa all’attività di somministrazione di cibi e bevande di tipo A di cui all’istanza del sig. D’Alessandro di Peri legale rappresentante della società in quanto 1) non è modificabile la destinazione d’uso da terrazza ad attività commerciale, pur rimanendo lo stesso calpestabile; 2) sono mutate le condizioni di cui alla licenza di somministrazione di alimenti e bevande , questa riferita al solo piano terra e per la tipologia B della L. 287/91, essendo l’integrazione con le attività di ristorazione e pizzeria rientranti nella tipologia A della legge; 3) il terrazzo coperto avente superficie di mq 60 risulta essere interamente utilizzato per l’attività di preparazione pizza e somministrazione mediante l’approntamento di un forno e di 10 tavoli per complessivi 40 avventori, costituendo ampliamento della licenza di somministrazione in assenza della verifica da parte dell’autorità competente; 4) la realizzazione della struttura in legno a copertura del terrazzo non è conforme al provvedimento n. 526/T del 13.5.1997 della Soprintendenza di Palermo; 5) il terrazzo coperto con struttura precaria, ai sensi dell’art. 20 LR 4/2003, è difforme rispetto alla C.E. n. 11 del 14.1.1999 e al parere espresso sul progetto dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con atto n. 12939/T del 9.12.1998; 6) omissis; 7) l’accessibilità a solaio di copertura a terrazza servito da una scala a chiocciola interna al locale dal piano terra non risulta conforme al DM 236 del 14.6.1989 art. 4 e art. 8.
Coerentemente con tale determinazione il responsabile del IV Settore della città di Corleone comunicava alla società con la nota dell’8.3.2013 che non poteva “avvalersi per l’inizio di attività dell’istituto del silenzio assenso”.
Avverso gli atti predetti ha proposto ricorso la società deducendo le seguenti censure: avverso la nota n. 3758 dell’8.3.2013 : 1) violazione degli artt. 8 e 23 della LR 10/91e degli artt. 7, 19 e 20 della L. 241/90 – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; avverso la determina n. 42 del 14.1.2013, 2) violazione dell’art. 20 della L.R. 4/2003 – violazione del principio di proporzionalità – violazione degli artt. 7 e 19 della L. 241/90 – eccesso di potere sotto il profilo della erronea valutazione dei fatti, della ingiustizia manifesta, della erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti, 3) violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 e dell’art. 11 bis della L.R. 10/91.
Il Comune di Corleone, pur non costituendosi in giudizio, ha fatto pervenire presso la segreteria del primo giudice una dettagliata relazione sulla vicenda.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso ritenendo in primo luogo che nel caso esaminato trova applicazione l’art. 19 della L. 241/90 che costituisce una norma speciale rispetto al successivo art. 20.
Ha ritenuto altresì il primo giudice che il meccanismo del silenzio assenso è sostitutivo dell’esercizio del potere autoritativo proprio del momento autorizzativo, ma non della preliminare verifica delle condizioni necessarie affinché tale potere possa essere esercitato.
I provvedimenti impugnati si sottrarrebbero alle censure essendo stati determinati dalla pregiudiziale inidoneità urbanistica, ambientale e di sicurezza dell’immobile in cui l’attività di ristorazione si intende realizzare. Peraltro, l’art. 19 della L. 241/90, applicabile nel caso all’esame del TAR, prevede che l’amministrazione deve entro 60 giorni pronunciarsi sulla domanda per evitare la formazione del silenzio assenso, senza essere tenuta, entro il medesimo termine a comunicare all’interessato il proprio provvedimento.
Quanto poi alla tesi che quanto realizzato sul terrazzo dell’edificio, nel quale la società esercita la sua attività di ristorazione, costituirebbe una veranda realizzabile ai sensi dell’art. 20 della L.R. 4/2003 ha ritenuto il Collegio che ciò non possa avvenire senza l’esplicito assenso dell’amministrazione se la realizzazione della presunta veranda modifichi la sagoma esterna della palazzina, per via della realizzazione di una sopraelevazione prospiciente sulla pubblica strada e peraltro la sua superficie non rispetta la misura massima indicata dall’art. 20 della LR 4/2003 risultando maggiore di mq 50.
Infine, ritenuto che la veranda è accessibile tramite una scala a chiocciola non a norma senza che su ciò sia stato dedotto nulla dai ricorrenti esclude la necessità che il rigetto sia preceduto da un preavviso che peraltro si porrebbe in contrasto con i termini particolarmente brevi previsti nell’art. 19 della L. 241/90.
Avverso la sentenza che così aveva statuito ha proposto appello la S.A.S. “I giovani dell’antico borgo”, affidandolo alle seguenti censure:
1) erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 23 della L.R. 10/91 e degli artt. 7, 19 e 20 della L. 241/90, dell’art. 20 della L.R. 4/2003. Eccesso di potere sotto il profilo della erronea valutazione dei fatti, della contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti;
2) erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 23 della L.R. 10/91 e degli artt. 7, 19 e 20 della L. 241/90, dell’art. 20 della L.R. 4/2003. eccesso di potere sotto il profilo della erronea valutazione dei fatti, della contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.
3) erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis L. 241/90 e dell’art. 11 bis L.R10/91, degli artt. 8 e 23 della LR 10/91 e degli artt. 7, 19 e 20 della L 241/90, dell’art. 20 della L.R. 4/2003. Eccesso di potere sotto il profilo della erronea valutazione dei fatti, della contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erroneità di presupposti e travisamento dei fatti.
4) erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis L. 241/90 e dell’art. 11 bis L.R10/91, degli artt. 8 e 23 della LR 10/91 e degli artt. 7, 19 e 20 della L 241/90, dell’art. 20 della L.R. 4/2003. Eccesso di potere sotto il profilo della erronea valutazione dei fatti, della contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erroneità di presupposti e travisamento dei fatti.
In data 2.10.2014 il Comune ha depositato memoria di replica con la quale ha osservato che la società ricorrente ad oggi non ha ottenuto la necessaria registrazione da parte della competente ASP 6 relativa all’attività da svolgere al piano primo (terrazzo) ossia l’attività di tipo B osservando ancora che l’immobile adibito a locale commerciale non è conforme alla normativa in materia di tutela di disabili.
All’udienza del 23.10.2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio intende prendere le mosse dal testo dell’art.19 della L. 241/ 90, il quale testualmente dispone che l’amministrazione deve procedere alla verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge. La norma, riferita al caso in esame, sta a significare che il Comune doveva controllare che i locali, dove s’intende esercitare l’attività commerciale di ristorazione, siano, dal punto di vista edilizio, conformi a legge, giacché tale conformità si pone come un presupposto indispensabile per l consentire lo svolgimento legittimo di un’attività che, per sua natura, coinvolge il pubblico. E giacché la conformità a legge dei locali costituisce un necessario presupposto, la cui assenza impedisce lo svolgimento dell’attività commerciale considerata, tale profilo della vicenda risulta assorbente e va considerato per primo.
Dagli atti di causa risulta che la società ricorrente ha realizzato una struttura in legno, con la quale ha coperto il terrazzo, modificando la sagoma dell’edificio. Le opere realizzate sono visibili dalla strada. In tale modo, come esattamente osserva il Comune nella sua memoria, si è realizzato un primo piano, con superficie di non meno di 58 mq circa, a destinazione commerciale, qual è quella della ristorazione. Un siffatto intervento esula dalla previsione dell’art. 20 della L.R. 4/2003, che ribadisce al comma 6 che la realizzazione di verande non può comportare una variazione della destinazione d’uso della superficie modificata, la quale, comunque non può eccedere i 50 mq.. La tesi della società ricorrente secondo cui il comma 7 della norma citata prevede un diverso limite di 60 mq per gli edifici adibiti esclusivamente ad attività commerciali, non ha pregio, giacché ciò è consentito nel caso che vengano realizzate opere per l’adeguamento degli edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico sanitarie, con l’avvertenza che le opere realizzate con tale finalità possono essere regolarizzate previa richiesta di autorizzazione.
Il Collegio rileva, quindi, che le diverse tesi della società ricorrente non possono essere condivise e il motivo di ricorso va rigettato.
Nel provvedimento comunale impugnato si legge che l’accessibilità al solaio di copertura, servito da una scala a chiocciola interna al locale del piano terra, non risulta conforme al D.M. 236 del 14.6.1989 artt. 4 e 8. Il primo giudice ha ritenuto tale motivazione del provvedimento impugnato immune da vizi, ritenendo del tutto irrilevante che “ la medesima scala fosse stata ritenuta idonea ad un uso privato, “quando il terrazzo non risultava occupato da iniziative commerciali”. La ricorrente non rivolge a questo punto della sentenza nessuna censura sostanziale, ma piuttosto lamenta che “il Comune ha affermato l’esistenza di due ragioni di diniego della SCIA, che non aveva incluso fra i motivi ostativi nell’avviso di avvio del procedimento, senza quindi consentire alla ricorrente di presentare le proprie osservazioni, frustrando la finalità partecipativa della norma”.
Il Collegio ritiene di condividere quanto affermato dal primo giudice. L’art. 4 del citato decreto 236/89 prevede espressamente una serie di requisiti che debbono avere le scale degli edifici aperti al pubblico, requisiti che la scala chiocciola non sembra avere né la ricorrente dice che li abbia. Non si vede, quindi, quali osservazioni essa avrebbe potuto presentare al Comune, che si è limitato a richiamare una precisa norma, che non lascia spazio a valutazioni discrezionali.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato infondato e come tale va respinto con assorbimento di ogni altro motivo.
La natura della vicenda consente di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Ermanno de Francisco, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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