Variante al P.R.G.: il promissario acquirente non è legittimato ad impugnare.

Avv. Alice Galbiati
Con pronuncia n. 1592 depositata il 18 giugno 2014 il T.A.R. Lombardia dichiara inammissibile per carenza di legittimazione il ricorso di una società, promissaria acquirente di immobili da costruire in attuazione di un P.I.I., proposto, in via principale, avverso la delibera comunale modificativa del Programma di intervento, e, con motivi aggiunti, avverso i titoli edilizi rilasciati dall'A.C. a seguito della modifica.


Sulla scorta della diversità tra i beni oggetto del preliminare e quelli che sarebbero venuti ad esistenza a seguito della modifica (la differenza, nello specifico, consiste nell'agibilità dei sottotetti degli erigendi immobili, in origine non prevista), la ricorrente propone l'impugnazione e chiede il risarcimento del danno.

Il T.A.R. elabora una sentenza in rito e dichiara l'inammissibilità del ricorso in quanto la società ricorrente, nella sua qualità di promissaria acquirente, è priva della legittimazione necessaria per la sua proposizione.

In linea generale, il Collegio osserva che la legittimazione all'impugnazione di atti costituenti esercizio del potere di pianificazione urbanistica può essere riconosciuta al promissario acquirente solo entro ristretti limiti, in quanto la sua particolare situazione giuridica, titolare di un rapporto meramente obbligatorio, non gli conferisce una posizione di stabile collegamento con la zona coinvolta dalle prescrizioni del piano.

Secondo i Giudici milanesi l'interesse oppositivo al mutamento della disciplina urbanistica dell'area, data la particolarità del ricorrente, è un interesse di fatto meramente eventuale e certamente non attuale, che può venir meno anche sulla base della semplice rinuncia all'acquisto con la stipula del contratto definitivo.

A corroborare l'assunto, la considerazione che anche gli orientamenti meno restrittivi ammettono la legittimazione in casi limitati, e precisamente (a) qualora il promissario acquirente abbia la materiale disponibilità del bene a seguito di preliminare ad effetti anticipati (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 12.01.2000, n. 45), (b) nel caso in cui il preliminare contenga una clausola espressa che attribuisca al promissario acquirente la possibilità di richiedere titoli edilizi, (c) nel caso in cui l'atto impugnato sia lesivo degli interessi del proprietario e, di riflesso, anche degli interessi del promissario acquirente.

Nel caso di specie, osserva il T.A.R., non ricorre alcuna di tali ipotesi, anzi, il proprietario ed il promissario acquirente si trovano in conflitto di interessi, giacché la modifica al P.I.I. oggetto dell'impugnazione era stata richiesta dalla stessa proprietà dell'area.

Da ciò la declaratoria di inammissibilità per carenza di legittimazione ad agire.

L'orientamento restrittivo nel quale si incardina la decisione in commento si fonda su considerazioni di ordine generale in materia di impugnazione di un atto amministrativo.

Com'è noto, il presupposto sostanziale di un ricorso è la lesione attuale di un interesse sostanziale e il suo scopo è quello di ottenere un provvedimento giudiziario idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione.

Le condizioni soggettive per agire in giudizio sono, infatti, la legittimazione processuale, spettante a coloro che affermano di essere titolari della situazione giuridica sostanziale di cui si lamenta l'ingiusta lesione per effetto dell'atto gravato, e l'interesse a ricorrere, consistente nel vantaggio pratico e concreto che il ricorrente può ottenere dall'accoglimento dell'impugnativa, postulando che l'atto censurato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.

Ecco allora che nell'ipotesi in cui il ricorrente rivesta il ruolo "decentrato" di promissario acquirente, a ragione sorgono dei dubbi sulla titolarità delle condizioni per agire avverso quel provvedimento.

Nell'alveo dell'orientamento restrittivo si pone una recente pronuncia del Consiglio di Stato, secondo la quale la figura del promissario acquirente non implica l'esistenza di una posizione di interesse legittimo tale da ammettere l'impugnazione di un provvedimento di diniego di concessione edilizia riguardante il terreno oggetto di preliminare, tuttavia, può radicare una posizione dipendente da quella del ricorrente principale, "ad adiuvandum" del quale può dispiegare intervento in giudizio, purché non miri ad eludere i termini di impugnazione da parte di chi risulti titolare di una posizione tutelabile con una propria autonoma impugnativa (Cons. Stato, Sez. IV, 12.04.2011, n. 2275).

La pronuncia del T.A.R. Lombardia n. 1592 del 18 giugno 2014 è disponibile a questo indirizzo.
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