Accesso agli atti: è diritto soggettivo perfetto e ricomprende anche i documenti su supporto informatico

Avv. Lorenzo Spallino
Con sentenza n. 274 depositata il  20 giugno 2014 il T.A.R. per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, fissa due punti importanti a favore della natura di ^diritto perfetto^ dell'accesso ai documenti amministrativi, stabilendo che esso può essere esercitato a prescindere (a) dalla ammissibilità della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti richiesti, (b) dalla natura del supporto materiale del documento e (c) dall'origine degli stessi.


Oppone l’INPS la non accessibilità di documenti da questa detenuta su supporto informatico motivando in ragione del fatto che la domanda di accesso sarebbe inammissibile in quanto trattasi di documenti dall'Istituto semplicemente detenuti in copia informatica e in ogni caso relativi ad avvisi di addebito non impugnati per tempo e per i quali andrebbe esclusa ogni possibilità di gravame con conseguente inesistenza dell’utilità dell’accesso.

Il TAR Calabria, con sentenza ampiamente motivata e ricca di spunti interdisciplinari:

  1. esclude che l’asserita formazione di una preclusione giudiziaria al gravame di atti esecutivi o di accertamento tributario ne ostacoli l’accesso ai relativi documenti da parte dell’interessato, dovendosi riconoscere nell’istituto del diritto di accesso il riconoscimento normativo di un più generale interesse a conoscere, che trova limite solo in non ammesse finalità ispettive o di controllo, e che rappresenta lo strumento indispensabile di un maturo rapporto tra cittadino ed istituzioni (tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1492, secondo cui la legittimazione all'esercizio del diritto di accesso "è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa");
  2. esclude che la natura informatica del supporto cui il documento accede possa essere di ostacolo all'esercizio del diritto di accesso, vero che ai sensi della lett. “d” dell'art. 22 della l. 241/1990 ai fini dell’esercizio del diritto di accesso si intende per documento amministrativo ogni rappresentazione di qualunque specie del contenuto di atti, quindi di tipo grafico, fotografico o elettronico, anche interno o non relativo ad uno specifico procedimento, detenuta da una pubblica amministrazione;
  3. ricorda come la nozione accolta dalla norma menzionata da un lato si rivela coerente con il più antico ed autorevole insegnamento, secondo cui è “documento” quella entità che è idonea a rappresentare atti o fatti giuridicamente rilevanti, o anche solo storici, e dall'altro ha valore anche interdisciplinare, essendo coerente con quella accolta sia nel Codice Civile VI libro sulla Tutela dei Diritti, così come nella legislazione speciale (DPR 513/97, art. 10, DPR 445/2000, Dlgs 10/2002, DPR 137/2003, Dlgs 82/2005);
  4. conclude nel senso di ritenere soggetti all’accesso anche quelle documentazioni che siano tenute con sistemi informatici e che includano atti o documenti formati da altre PA rispetto a quella emanante il provvedimento finale, laddove siano parti dell’istruttoria.

La sentenza T.A.R. Calabria, sezione di Reggio  Calabria, 20 giugno 2014 n. 274 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Copyright © www.studiospallino.it