Garanzia fideiussoria nelle convenzioni urbanistiche: la giurisdizione è del G.O.


Avv. Alice Galbiati
Con sentenza n. 1998 depositata il 18 aprile 2014 la Sezione IV del Consiglio di Stato si è pronunciata in punto giurisdizione delle controversie aventi ad oggetto l'escussione, da parte dell'Amministrazione comunale, delle garanzie fideiussorie prestate a corredo degli impegni assunti nell'ambito di una convenzione urbanistica.


Secondo i Giudici di Palazzo Spada, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione e la circostanza che, nella fattispecie, l'Amministrazione agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, poteri pubblici, tali controversie esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario.

Il Collegio ha inoltre chiarito come non valga ad inficiare tale principio la circostanza per la quale, trattandosi non di un contratto autonomo di garanzia, bensì di una comune garanzia fideiussoria, vi sarebbe una relazione di dipendenza tra il rapporto di garanzia, privatistico, e quello garantito, di natura pubblicistica.

In realtà, evidenzia il Consiglio di Stato, il collegamento non sarebbe riferito al pubblico potere, quanto piuttosto alle obbligazioni scaturenti dall'accordo amministrativo, come tali involgenti posizioni paritarie di diritto soggettivo, non a caso rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Le ragioni che hanno portato il Legislatore ad estendere quest'ultima anche alle controversie relative all'esecuzione dell'accordo, non possono tuttavia, di per sé sole, giustificare l'ulteriore estensione anche ai rapporti accessori a quelli obbligatori citati. La dilatazione sarebbe troppo ampia e striderebbe con la natura squisitamente privatistica del rapporto di garanzia.

In altre parole: se indubbiamente vi sono elementi di connessione e pregiudizialità tra il giudizio sull'inadempimento delle obbligazioni (svolto innanzi al G.A.) e quello relativo all'escussione della fideiussione (dinanzi al G.O.), questo elemento non può giustificare spostamenti di giurisdizione.

La finalità della concentrazione delle tutele è, in primo luogo, un criterio direttivo che la legge delega (L. 18.06.2009, n. 69, art. 44) ha posto all'esercizio del potere legislativo delegato da parte del Governo e che ha legittimato, fra l’altro, la scelta di concentrare in capo al giudice amministrativo ogni forma di tutela dell’interesse legittimo, ivi compresa quella risarcitoria.

Essa, tuttavia, non consente di attrarre, in via meramente interpretativa e senza base normativa, nell’ambito della giurisdizione amministrativa controversie relative a diritti soggettivi, pure a prescindere dall’individuazione di una disposizione legislativa fondante un’ipotesi di giurisdizione esclusiva (v. Cons. di Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6).

Salvo deroghe normative espresse, infatti, nell'ordinamento processuale vige il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato.

La sentenza Cons. di Stato, Sez. IV, 18 aprile 2014, n. 1998 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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