Contratti con la PA: il contraente privato è sostituibile solo previo consenso.

Jesus Cortinovis
Tutti i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione riposano sulla fiducia che questa deve avere nei confronti del contraente privato, cosicché non è consentito il mutamento di quest’ultimo senza che la prima acconsenta a tale modifica soggettiva del rapporto negoziale. 


La vicenda prende spunto dal fatto che un privato contraente si era impegnato a svolgere attività di interesse pubblico diretta alla bonifica di un'area. A tale proposito la giuridica disponibilità dell’area era oggetto di un contratto aziendale ex art. 2558 del Codice civile, contratto necessario per l’esercizio di un’attività di impresa soggetta ad autorizzazione di pubblica sicurezza. Successivamente, a seguito di operazioni societarie, la concessione d’uso dell’area, veniva però acquisita da un diverso contraente privato che si vedeva negare, da parte della PA, la trasmissibilità della medesima concessione d’uso dell'area, non essendo quest'ultimo soggetto l'originario contraente privato depositario della fiducia della PA.

A tale proposito, con sentenza n. 903 del 25 febbraio 2014,pronunciata dalla quinta sezione, il Consiglio di Stato, ha precisato un principio generale applicabile anche ai contratti di diritto privato, secondo il quale tutti i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione riposano sulla fiducia che questa deve avere nei confronti del contraente privato, cosicché non è consentito il mutamento del contraente senza che la PA acconsenta a tale modifica soggettiva.

In questo senso, pur essendoci già specifiche disposizioni in materia di appalti pubblici (art. 116 d.lgs. n. 163/2006), secondo i Giudici di palazzo Spada, non è in ogni caso dubitabile che sia ricavabile un principio più generale, valevole anche per i contratti di diritto privato.

La sentenza, della quinta sezione, del Consiglio di Stato n.903 del 25/02/2014 è disponibile a questo indirizzo
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