L.R. Lombardia 12/2005: la scadenza del termine per l'approvazione dei PGT non comporta la decadenza dei titoli edilizi non avviati

Il T.A.R. Lombardia Milano interpreta l'articolo 25, c. 1, della legge regionale n. 12/2005 della Lombardia nell'ottica del principio di ragionevolezza, affermando che il decorso del termine per l'approvazione (allora il 31 dicembre 2012, oggi il 30 giugno 2014) dei P.G.T. imponga non la decadenza (art. 15 T.U.E.D.), bensì la sospensione dei titoli edilizi privi di inizio lavori.


Con le sentenze n. 1943/2013 e 2/2014 il T.A.R. Lombardia, Milano, sezione II, interviene sulla questione dell'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 25 della L.R. 12/2005 secondo cui
1. Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all’approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 30 giugno 2014 [...]
Tutto ruota, ovviamente, sulla nozione di "perdita di efficacia" che, se tradizionalmente definita come l'idoneità di un atto a produrre effetti giuridici (Virga, 1997), non significa di per sé decadenza, istituto che produce l'estinzione di un rapporto, non di un atto (Santaniello, 1962), ma unicamente incapacità dell'atto di produrre effetti.

In una accezione letterale l'espressione ^perdita di efficacia^ significa la mera sospensione degli effetti dello strumento urbanistico in essere, che rimarrebbe vigente in attesa del nuovo. Le conseguenze pratiche di una simile opzione, conforme al testo di legge e alla teoria generale del diritto, corrispondono alla paralisi dello strumento urbanistico.

In una interpretazione logica, che operi avendo presente lo scopo che il legislatore sembra essersi prefisso con la norma, la medesima espressione potrebbe tuttavia valere a configurare la perdita di efficacia come sinonimo di decadenza. In tal senso si esprimeva la D.G. Territorio in un verbale della Commissione consiliare Territorio del 29 luglio 2010.

La rara dottrina che ha commentato l'articolo 25 o non si è espressa (G. Inzaghi, 2005) o ha sostenuto la tesi della applicabilità dell'art. 9 del TUED (G. Leo, 2005).

In questo scenario si calano le decisioni del T.A.R. Lombardia, ad avviso del quale la disposizione in questione impone non la decadenza, bensì la sospensione dei titoli edilizi rilasciati ma privi di inizio lavori. Il decorso del termine indicato dall'articolo 25 per l'approvazione non equivale, afferma il T.A.R., a fattispecie ostativa ex 15 D.P.R. 380/2001, a norma del quale:
4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
 Si tratta, si afferma:
di un’interpretazione del dettato legislativo regionale rispettosa del canone di ragionevolezza che – ex art. 3 della Costituzione – deve sempre accompagnare l’esercizio della funzione legislativa, anche da parte delle Regioni (sulla rilevanza della “ragionevolezza”, quale parametro costituzionale, si veda, fra le decisioni più recenti: Corte Costituzionale, 27.6.2013, n. 160).
A sostegno della tesi cita il T.A.R. la circolare 19.6.2013, n. 14 (pubblicata sul BURL 21.6.2013, n. 25), con cui la Regione Lombardia ha stabilito che possono essere riattivate le istanze di intervento presentate entro il 31.12.2012 ma non definite per effetto della pregressa disciplina restrittiva, sicché le novità della LR 1/2013 finiscono per avere un effetto sostanzialmente retroattivo (ex tunc).

Giova in ultimo ricordare che la questione interpretativa dei menzionati commi dell’art. 25 della LR 12/2005 ha perso parzialmente rilevanza, visto che la stessa Regione Lombardia, con legge regionale 4.6.2013, n. 1, ha espressamente abrogato i commi in questione (cfr. l’art. 2, comma 2°, della legge), fissando un nuovo termine per l’approvazione del PGT per i Comuni rimasti ancora inerti, al 30 giugno 2014.

Poiché, tuttavia, il dettato del comma 1 è rimasto il medesimo ("Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia ...") , la soluzione offerta dal T.A.R. è utile per la nuova scadenza.

La sentenza 24 luglio 2013, n. 1943, del T.A.R. Lombardia, Milano,sezione II, è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo.

La sentenza 3 gennaio 2014, n. 2, del T.A.R. Lombardia, Milano,sezione II, è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo.
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