Impianti di telefonia mobile: sono compatibili con le zone di rispetto cimiteriale.

Con sentenza n. 489 del 3 agosto 2013 la sezione I del TAR Basilicata consolida l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è illegittimo il diniego all'installazione di impianto di telefonia mobile in zona di rispetto cimiteriale in ragione della equiparazione di tali impianti  alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 16 D.P.R. n. 380/2001, come disposto dall'art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003.


Ragione per la quale, afferma il TAR, esse "risultano compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti (così da essere installabili anche in zona di rispetto cimiteriale)".

Né la ratio sottesa alla previsione di una fascia di rispetto cimiteriale risulterebbe compromessa da una simile scelta localizzativa delle stesse infrastrutture.

La giurisprudenza sul punto è assodata (T.A.R. Campania, Napoli, VII, 25.10.2012, n. 4223; Consiglio Stato, VI, 28.2.2006 n. 894; T.A.R. Toscana 5.5.2010, n. 1239; TAR Lazio, II bis, 19.4.2007 n. 4367) sino a spingersi ad affermare - con salto logico di difficile comprensione - che essendo la fascia di rispetto cimiteriale tesa alla salvaguardia dell’interesse pubblico sotto il profilo  sanitario, urbanistico e di garanzia della tranquillità dei luoghi, "ne segue che gli impianti di  telefonia devono ritenersi compatibili con il vincolo di rispetto cimiteriale, la cui ratio non ne viene compromessa" (TAR Toscana Firenze, sez. I, 5.5.2010, n. 1239).

In senso contrario vale la pena ricordare  TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 01.12.2009, n. 2381, secondo cui "il permesso di costruire rilasciato per l'installazione di un traliccio per telecomunicazioni è illegittimo se la realizzazione dell'opera debba avvenire entro la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 r.d. 1265 del 1934 per il carattere assoluto del vincolo; inoltre, la triplice finalità della norma (di assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero, di garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti del cimitero) e la sua stessa interpretazione letterale non   consentono di riferire il vincolo alle sole costruzioni con vocazione abitativa".

La sentenza n. 489 del 3 agosto 2013 la sezione I del TAR Basilicata è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo.

Su questo sito è disponibile il Digesto di normativa e giurisprudenza in tema di impianti di telefonia mobile a cura di avv. Jesus Cortinovis, avv.to Alice Galbiati e avv. Lorenzo Spallino, alla pagina http://www.studiospallino.it/materiali/telefonia.htm.
Copyright © www.studiospallino.it