D.L. 201/2011: il mancato adeguamento degli strumenti urbanistici in materia commerciale ne determina la perdita di efficacia

Con sentenza n. 2271 del 10 ottobre 2013 la sezione I del TAR Lombardia Milano (estensore Raffaello Gisondi) ha annullato il diniego opposto dal Comune di San Giuliano Milanese ad una società di grande distribuzione che intendeva ampliare la superficie di vendita del proprio esercizio al fine di estenderla da 600 mq. a mq. 804 mediante una redistribuzione degli spazi interni.

La società si era vista opporre le disposizioni di urbanistica commerciale recepite dal PGT, che escludevano all’interno degli ATUC 1-2-3, caratterizzati dalla prevalenza di edifici e destinazione residenziale, l’insediamento di medie strutture di vendita con superficie superiore ai 600 metri quadrati.


Al Dirigente del Settore Sviluppo economico del Comune che ha denegato il rilascio dell’autorizzazione richiesta sulla scorta della normativa locale, il TAR ha ricordato che la disposizione contenuta nelle NTA del PGT deve ritenersi abrogata per incompatibilità con la normativa sopravvenuta in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi, "non avendo il Comune adempiuto all’obbligo di adeguare alla stessa i propri atti di pianificazione entro il termine previsto dall’art. 31 comma 2 ultimo periodo del D.L. 201 del 2011", a norma del quale:
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il comma 2 dell'articolo 31 non specifica se il termine di 90 giorni debba intendersi perentorio o ordinatorio: il TAR ha tuttavia ricordato come la giurisprudenza amministrativa sia consolidata nel ritenere che "l'inutile decorso del termine assegnato dal legislatore statale per l’adeguamento degli ordinamenti regionali e locali ai principi in materia di concorrenza determina la perdita di efficacia di ogni disposizione regionale e locale, legislativa e regolamentare, con essi incompatibili".

La disposizione contenuta nelle NTA del PGT del Comune di S. Giuliano Milanese al momento della adozione dell’impugnato provvedimento di diniego di autorizzazione all’ampliamento della superficie di vendita doveva, quindi, ritenersi abrogata per incompatibilità con la normativa sopravvenuta in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi, non avendo il Comune adempiuto all’obbligo di adeguare alla stessa i propri atti di pianificazione entro il termine previsto dall’art. 31 comma 2 ultimo periodo del D.L. 201 del 2011.

Da ciò l'illegittimità del provvedimento impugnato, avendo questi fatto applicazione di una disposizione non più efficace, con l'obbligo per l'AC di rideterminarsi ora per allora sulla domanda di rilascio della autorizzazione all’ampliamento della superficie di vendita senza tener conto del divieto di insediamento di medie strutture commerciali con superficie superiore a mq. 600 nell’ambito urbano interessato.

La sentenza n. 2271 del 10 ottobre 2013 la sezione I del TAR Lombardia Milano è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo.
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