Corte Costituzionale: la VIA è obbligatoria per i centri commerciali di medie dimensioni

Con sentenza n. 251, depositata il 28 ottobre 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012 n. 50 nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per i centri commerciali di medie dimensioni.

La decisione prende le mosse dal ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale censura la previsione regionale di assoggettabilità a VIA solo per le grandi strutture di vendita, aventi superficie superiore a 8.000 metri quadrati e non per quelle aventi superficie di vendita compresa tra i 2.501 e gli 8.000 metri quadrati, sottoposte esclusivamente alla procedura di verifica o screening.


Secondo il Ministero la norma regionale sarebbe in contrasto con la normativa statale in materia ambientale ed in particolare con l'Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, che prevede la verifica di assoggettabilità ambientale per la costruzione di tutti i "centri commerciali".

Partendo dal dato normativo la Corte sottolinea come ai sensi della normativa statale i "centri commerciali" siano definiti come strutture di vendita di medie e grandi dimensioni, nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica  e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente (art. 4, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 114 del 1998).

La disposizione regionale, tuttavia, discorrendo di "grandi strutture di vendita" si riferisce a una categoria di esercizi commerciali diversa da quella utilizzata dal Legislatore nazionale. Per alcuni aspetti essa è più ampia, annoverando al suo interno anche le grandi strutture che non possono essere definite "centri commerciali" non ricomprendendo una pluralità di esercizi; per altri, invece, è più restrittiva, comprendendo centri commerciali di medie dimensioni.

Ciò posto, considerato che la disciplina della VIA rientra nella materia di esclusiva competenza statale della "tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, la Corte sancisce l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale veneta, che si discosta da quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), per violazione della disposizione costituzionale in tema di riparto della competenza legislativa, nella parte in cui esclude di fatto i centri commerciali di medie dimensioni a verifica di assoggettabilità a VIA.

Il che a dire che il Legislatore regionale non può, nelle materie di competenza statale, ricavare delle ^zone franche^ il cui effetto sia quello di escludere l'applicazione della disciplina nazionale.

La sentenza n. 251 del 28 ottobre 2013 della Corte Costituzionale è consultabile sul sito della Corte a questo indirizzo.
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