Apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche: la pubblicità delle sedute vale solo per le gare indette dopo il d.l. 52/2012

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia nuovamente in punto obbligatorietà della seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, giusta ordinanza di rimessione riguardante l’obbligo (o meno) di seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e, in particolare, l’eventualità che tale obbligo vada ritenuto operativo solo per le gare indette dopo l’entrata in vigore dell'art. 12, D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 2012 n. 94, ovvero se debba ritenersi applicabile anche per la gare indette prima di tale data. 



Ponendo un punto fermo sulla questione, la Plenaria dichiara di definitivamente ribadire principi esplicitati nella propria decisione n. 8 del 22 aprile 2013, la quale, nell’esaminare analoga controversia, aveva affermato che l'art. 12 "ha la specifica funzione transitoria di salvaguardare gli effetti delle procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012, nelle quali si sia proceduto all’apertura dei plichi in seduta riservata, recando in sostanza, per questo aspetto, una sanatoria di tali procedure".

Questa disciplina transitoria, sottolinea la Plenaria, "ha lo scopo di evitare il travolgimento di numerosissime gare in corso, con i conseguenti oneri economici e amministrativi particolarmente gravosi nella presente fase di crisi economica", né appare logico attribuire alla norma altra ratio.

Non vi sarebbe ragione infatti per un intervento normativo che obbliga all'apertura pubblica dei plichi soltanto a partire da una certa data "anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti", se non allo scopo di tenere esente dall'obbligo l’intervenuta antecedente apertura dei plichi.

Del resto, conclude la Plenaria, "l’orientamento volto a riconoscere la natura sanante dell’art. 12 è diretto a contenere gli oneri amministrativi ed economici che deriverebbero della caducazione, altrimenti inevitabile, di centinaia di gare che, diversamente, sarebbero di fatto travolte per il mero mancato rispetto dei canoni di pubblicità dell’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, in assenza di qualsivoglia indizio circa la manomissione o l’occultamento degli stessi da parte dell’amministrazione", anche in un'ottica di deflazione del contenzioso amministrativo e del rispetto del principio di affidamento e buona fede, da riferire tanto alla stazione appaltante, quanto all’impresa aggiudicataria della gara.

L'obbligo di seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche va quindi ritenuto operativo solo per le gare indette dopo l’entrata in vigore dell'art. 12, D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 2012 n. 94. 

La sentenza n. 16 del 27 giugno 2013 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

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