Con sentenza n. 3543 del 14 maggio 2013, depositata l’1 luglio 2013 la sezione quarta del Consiglio di Stato, afferma che il confinante con un fondo a sua volta confinante con quello oggetto di intervento edilizio non vanta lo stabile collegamento materiale con la zona coinvolta dall’intervento, requisito necessario per legittimare l’impugnazione del titolo.
Permesso di costruire: il confinante del confinante non è di per sé legittimato all’impugnazione
Pubblicato da
Fabrizio Donegani
alle
5:02 PM
lunedì 29 luglio 2013
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Codice processo amministrativo,
Legittimazione ad agire
Potere conformativo e strumenti urbanistici: il Consiglio di Stato legittima il criterio dominicale
Non recentissima ma ampiamente commentata sulle riviste in uscita in questi giorni, la sentenza 10 maggio 2012, n. 2710, del Consiglio di Stato può ben dirsi un esempio di ^fuoco amico^ in materia di ampiezza dei poteri di pianificazione urbanistica da parte delle pubbliche amministrazioni.
A fronte di ampie e condivisibili affermazioni sul fatto che urbanistica e pianificazione non possono essere intesi esclusivamente come mero coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, i giudici di Palazzo Spada mettono la parola fine alla vicenda del Piano Regolatore di Cortina d'Ampezzo legittimando la scelta del Comune di individuare le aree di completamento sulla scorta di un criterio unicamente dominicale, così che la volumetria riconosciuta alle otto aree regoliere ampezzane sia destinata alla acquisizione in proprietà di immobili da parte dei soli residenti cortinesi.
A fronte di ampie e condivisibili affermazioni sul fatto che urbanistica e pianificazione non possono essere intesi esclusivamente come mero coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, i giudici di Palazzo Spada mettono la parola fine alla vicenda del Piano Regolatore di Cortina d'Ampezzo legittimando la scelta del Comune di individuare le aree di completamento sulla scorta di un criterio unicamente dominicale, così che la volumetria riconosciuta alle otto aree regoliere ampezzane sia destinata alla acquisizione in proprietà di immobili da parte dei soli residenti cortinesi.
Impignorabilità dei crediti verso le ASL commissariate: la norma è incostituzionale
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
3:00 PM
lunedì 15 luglio 2013
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Crediti verso la P.A.,
Enti locali
Con sentenza n. 186 del 3 luglio 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa che prevedeva l'impignorabilità dei crediti vantati nei in fronti delle ASL commissariate, ossia dell’articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), tanto nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall’art. 17, comma 4, lettera e), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto nel testo vigente, come risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 6-bis, comma 2, lettere a) e b), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
La decisione segue la sentenza n. 211 del 18 agosto 2003 con cui la Corte aveva - in punto articolo 159 TUEL - evidenziato la disparità di trattamento degli enti locali proprio verso le ASL.
La sentenza 3 luglio 2013 n. 186 della Corte Costituzionale è disponibile a questo indirizzo:
La decisione segue la sentenza n. 211 del 18 agosto 2003 con cui la Corte aveva - in punto articolo 159 TUEL - evidenziato la disparità di trattamento degli enti locali proprio verso le ASL.
La sentenza 3 luglio 2013 n. 186 della Corte Costituzionale è disponibile a questo indirizzo:
Apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche: la pubblicità delle sedute vale solo per le gare indette dopo il d.l. 52/2012
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia nuovamente in punto obbligatorietà della seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, giusta ordinanza di rimessione riguardante l’obbligo (o meno) di seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e, in particolare, l’eventualità che tale obbligo vada ritenuto operativo solo per le gare indette dopo l’entrata in vigore dell'art. 12, D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 2012 n. 94, ovvero se debba ritenersi applicabile anche per la gare indette prima di tale data.
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