Proroga dei termini per l'approvazione dei PGT: cosa cambia per chi ha adottato ma non ancora approvato

In attesa di vedere pubblicato il testo coordinato della legge regionale n. 12/2005 come recentemente modificata dal Consiglio regionale (v. comunicato stampa della Regione), pare utile affrontare le problematiche connesse all'ipotesi di mancata approvazione di Piani di Governo del Territorio nel termine di novanta giorni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale, secondo cui la decisione del Consiglio comunale sulle osservazioni deve intervenire entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse "a pena di inefficacia degli atti assunti".

Modifiche alla legge 12/2005: il testo del pdl licenziato dalla Commissione V

La Commissione Quinta, Territorio e Infrastrutture, della Regione Lombardia ha licenziato il testo del disegno di legge di modifica della legge 12/2005 finalizzato a intervenire sulle modifiche apportate dal Collegato Ordinamentale 2013, per dare "definitivo impulso ai comuni che non   hanno ancora provveduto alla approvazione definitiva del Piano di Governo del   Territorio (PGT), così come previsto dalla parte I, titolo II, capo II della legge   regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), evitando nei   medesimi territori penalizzazioni eccessive e non ulteriormente sostenibili a   carico delle collettività e delle imprese, nonché il prolungarsi della assenza di   pianificazioni urbanistiche moderne ed omogenee alla normativa regionale" (art. 1).

Diverse le novità rispetto al testo a suo tempo licenziato dalla Giunta regionale:

  • la possibilità di approvare SUAP nelle more della approvazione dei PGT;
  • l'estensione, tra gli interventi ammessi, alla ristrutturazione edilizia;
  • la possibilità dell'esercizio del potere sostitutivo in capo alla Regione tramite la nomina di un commissario ad acta, in caso di mancata approvazione del PGT entro il termine del 30 giugno 2014.

Il testo del progetto di legge licenziato dalla Commissione è disponibile a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/legge12/PDL_28_bozza.pdf

Acque pubbliche: la presunzione di demanialità si estende all'intero corso

Con sentenza 57/2013 depositata l'8 aprile 2013, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha definitivamente ribadito, confermando la decisione n. 1390/2010 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Milano, che la mera attitudine di un valletto a ricevere, anche in misura significativa, acque pubbliche ne determina ex lege la demanialità per l'intero suo corso. 
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