Interventi eseguiti in parziale difformità: l'eccessiva onerosità non rileva al fine di evitare la demolizione

A norma dell'articolo 34 del T.U. dell'Edilizia, quando la demolizione degli interventi e delle opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire non può avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
L'espressione è mutuata dall'articolo 12 della L. 47/1985. La giurisprudenza non ha mai approfondito la nozione di pregiudizio della parte eseguita in conformità, così che è invalsa la prassi di considerare come tale anche la sproporzione tra il costo del ripristino rispetto al costo sostenuto per la realizzazione delle opere realizzate in conformità, ossia della eccessiva onerosità dell'intervento.

Sul punto interviene il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1912 del 9 aprile 2013, afferma che:
  • la norma deve essere interpretata nel senso che si applica la sanzione pecuniaria soltanto nel caso in cui sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione;
  • non possono, pertanto, venire in rilievo aspetti relativi alla “eccessiva onerosità” dell’intervento

D'altro canto, sottolinea il C.S.,
se si potessero prendere in esame anche questi profili si rischierebbe di trasformare l’istituto in esame in una sorta di “condono mascherato” con incidenza negativa grave sul complessivo assetto del territorio e in contrasto con la chiara determinazione del legislatore, che ha imposto che abbia luogo la demolizione parziale, tranne il caso in cui la relativa attività materiale incida sulla stabilità dell’intero edificio, e dunque anche nell’ipotesi in cui nella parte da demolire siano stati realizzati strumenti o impianti più o meno costosi.
 La sentenza 9 aprile 2013 n. 1912 della sezione sesta del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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