Con sentenza n. 21 del 4 gennaio 2013 il T.A.R. Milano si pronuncia sull’art. 72 co. 4 bis l. r. 12/2005, che ammette la realizzazione di “nuove attrezzature per i servizi religiosi”
esclusivamente nelle aree classificate a standard fino all’approvazione del piano dei servizi, giudicando indimostrato, nel caso di specie, che una richiesta di permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso avanzata da un’associazione di diritto privato per la realizzazione di un centro culturale possa rientrare in tale definizione ed essere sottoposta a tale disciplina.