PGT: licenziate le modifiche alla LR 12/2005

Nella seduta del 19 dicembre 2012 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la legge regionale "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizione legislative - Collegato ordinamentale 2013".



Secondo il comunicato ufficiale di Regione Lombardia, disponibile sul sito della Direzione Generale [link]

L'art. 4 ("Modifiche alla l.r. n. 12/2005") introduce dopo l'art. 25, comma 1 bis, l.r. n. 12 del 2005 ("Legge per il governo del territorio") tre nuovi commi, che declinano la disciplina transitoria necessaria per il completamento del processo di totale rinnovamento della strumentazione urbanistica comunale, pur senza modificare il termine di validità dei vecchi piani regolatori generali, fissato al 31 dicembre 2012 dall'art. 25, comma 1 della l.r. n. 12 del 2005.
Sempre secondo la DG
Solamente i Comuni terremotati e quelli dichiarati in dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2012, con una disposizione di favor (comma 1 ter), potranno continuare ad attuare le previsioni del vigente PRG fino al 31 dicembre 2013. La norma, nel contempo, chiarisce la disciplina da applicarsi qualora i suddetti Comuni non adottino il PGT entro il 31 dicembre 2013. Per tutti gli altri Comuni, resta quindi confermato quanto già previsto ad oggi e cioè l'inefficacia, a far tempo dal 1° gennaio 2013, dei vecchi PRG. La norma (comma 1 quater), in ossequio a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del d.p.r. n. 380 del 2001, che riconosce in capo alle Regioni la possibilità di prevedere norme più restrittive rispetto a quella generale statale stabilita per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, definisce quindi puntualmente gli interventi assentibili nelle more dell'approvazione del PGT,
che sono
  • nelle zone A-B-C-D, come individuate dal previgente PRG, esclusivamente interventi sull'esistente: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro/risanamento conservativo (no ristrutturazione, no nuova costruzione)
  • nelle zone E-F, come individuate dal previgente PRG, gli interventi consentiti dal previgente PRG e da altri strumenti attuativi già consolidati (ad esempio, Piani Particolareggiati e Piani di Recupero)
  • gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore del collegato stesso e la cui convenzione, stipulata entro il medesimo termine, sia in corso di validità.
Infine,
la norma (comma 1 quinquies), statuisce che nei Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1 gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, non sono attivabili gli interventi in deroga previsti dal c.d. "piano casa regionale" (artt. 3-4-5-6, l.r. n. 4 del 2012), fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012; questa disposizione, per i Comuni terremotati e in dissesto finanziario, troverà applicazione dal 1 gennaio 2014.
Al di là delle espressioni utilizzate dalla DG, la norma pone problemi non indifferenti di interpretazione. Ne daremo conto in un commento dedicato.

La legge regionale 24 dicembre 2012 n. 21 «Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013», pubblicata sul B.U.R.L. del 28 dicembre 2012, è disponibile all'indirizzo:


Fonte: http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio/Detail&cid=1213572180359&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&pagename=DG_TERRWrapper
Copyright © www.studiospallino.it