Distanze sottotetti: è derogata la norma locale dal confine

Con ordinanza 23 novembre 2012 emessa nel ricorso ex artt. 1170 c.c. / 703 c.p.c. n. 359/11 R.G. Cont., il Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, ha messo un punto fermo su una circostanza pacifica per gli operatori di diritto ma non per le pubbliche amministrazioni. Ossia che l’intervento di recupero del sottotetto esistente, autorizzato ai sensi della l.r. 12 del 2005, essendo “ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati” (art. 64, c. II), se non deroga alle distanze di cui al D.M. 1444/1968, articolo 9, deroga invece alle locali distanze dai confini. 


In altre parole: la qualificazione di un intervento di recupero del sottotetto come nuova costruzione ai fini della applicazione della normativa di materia di distanze tra edifici vale qualora si voglia verificare la corretta applicazione del DM 1444/1968, ma è indifferente qualora la si intenda declinare in termini di rispondenza alle disposizioni regolamentari perché:
  • l'art. 9 del DM 1444/1968 nulla dispone in materia di distanze dai confini, trattandosi di disposizione espressamente dedicata a pareti di edifici che si fronteggiano;
  • l’articolo 64, comma 2, L.R. 12/2005 dispone che gli interventi di recupero di sottotetti, al di là della qualificazione di ^ristrutturazione^ offerta, operino “anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati”, con la sola eccezione delle normative locali relative al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali. Nella fattispecie, l’articolo  16.2 delle NTA del Comune di Menaggio.

L'ordinanza 23 novembre 2012 del  Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio è disponibile a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/ordinanza_menaggio_23.11.2012.pdf.
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