L.R. Lombardia 1/2012: ambito di applicazione

La Regione Lombardia ha di recente approvato la L.R. n.1/2012 “in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”, superando la precedente disciplina contenuta, tra l’altro, nelle LL.RR. nn. 90/1983, 30/1999, 15/2002 ed 1/2005, tutte abrogate dall’art.41 della ricordata L.R. n.1/2012.

Siamo onorati di ospitare un contributo del collega avv. Mario Viviani, volto a mettere in luce, con qualche considerazione esplicativa o critica, le novità introdotte dall’art. 3 della L.R. n.1/2012.

L'intervento, dal titolo L.R. Lombardia 1/2012: ambito di applicazione, è disponibile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/interventi/l.r.lombardia_1_2012_viviani.htm

Ristrutturazione edilizia senza vincolo di sagoma: il TAR Lombardia dubita della legittimità costituzionale della L.R. 7/2012

Con sentenza 23 novembre 2011 n. 309 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità: a) dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11.03.2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione; b) dell’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A); c) dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 05.02.2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), confermando la fondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale a suo tempo sollevata dal TAR Milano, ossia che non c'è spazio per una definizione di ristrutturazione edilizia diversa da quella indicata dal legislatore nazionale nell'articolo 3 del DPR 380/2011.

Consiglio di Stato: il conferimento del patrocinio legale non è soggetto a gara

Con sentenza n. 2730/2012 depositata l'11 maggio 2012 la sezione IV del Consiglio di Stato - ribaltando la decisione di primo grado del TAR Lazio, sez. staccata di Latina, sez. I n. 604/2011 - ha ritenuto che l’affidamento diretto di un incarico legale finalizzato all’impugnazione di lodo arbitrale non rientri tra i servizi giuridici di cui all'allegato B, n. 21, del Codice degli Appalti.

Opere abusive in area vincolata e reato di pericolo

La realizzazione di un'opera abusiva in area vincolata, in assenza dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente, va annoverata tra i c.d. reati di pericolo senza che sia necessario l’accertamento del verificarsi di un concreto danno ambientale.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13978 del 12 aprile 2012, dove nel caso esaminato l’imputato era chiamato a rispondere dei reati in materia ambientale di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e all'art. 44, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., il tutto per aver edificato in una zona sottoposta a vincolo un manufatto prefabbricato di circa 150 mq. in carenza sia del permesso di costruire che dell'autorizzazione paesaggistica.

In tal senso, la difesa evidenziava che, ai fini dell’integrazione della fattispecie del reato ambientale è insufficiente la realizzazione del manufatto in assenza delle predette autorizzazioni, essendo altresì necessario accertare che l’opera abbia arrecato una concreta lesione al paesaggio; in ogni caso, la medesima difesa sottolineava, la necessità di accertare che la condotta posta in essere, sia potenzialmente idonea a ledere il bene tutelato.

Secondo la Suprema Corte il reato ambientale contestato va invece annoverato tra i c.d. reati di pericolo e pertanto ad integrarlo è sufficiente la realizzazione dell’opera in assenza dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente, senza che sia necessario altresì l’accertamento del verificarsi di un concreto danno ambientale.

La sentenza n. 13978/2012 della Corte di Cassazione è scaricabile a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/cass_13978_2012.pdf 

Piano Casa Lombardia: convegno CCIAA 30.5.2012

La CCIAA di Como, in collaborazione con la Camera Amministrativa di Como, organizza per il 30 maggio 2012, ore 14.00,  presso l'Auditorium Scacchi  della CCIAA, in via Parini 16 a Como, un incontro pubblico dal titolo "L.R. 13 marzo 2012, n. 4. Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia / Nuove questioni e quadro d'insieme del nuovo Piano Casa della  Regione Lombardia".

Questo il programma:

  • Impianto generale della l.r. 4/2012 e rapporti con la legislazione urbanistica ed edilizia nazionale / Paolo Mantegazza - Camera Amministrativa di Como
  • Quadro degli interventi derogatori eccezionali della l.r. 4/2012 (parte I)  / Lorenzo Spallino - Università dell'Insubria
  • Quadro delle modifiche alla legge urbanistica regionale n. 12/2005 (parte II)  / Emanuele Boscolo - Università dell'Insubria 
  • Finalità della legge e le strategie di governance regionale delle trasformazioni  territoriali / Walter Callini - Regione Lombardia.
Modera: Antonietta Marciano, Comune di Como.

L'incontro ha il patrocinio di Confedilizia, Università dell'Insubria e Comune di Como. 

Il programma e la scheda di iscrizione - da inviarsi entro il 25 maggio 2012 - sono scaricabili a questo indirizzo: www.cameramministrativacomo.it/30.5.2012.pdf.

Ristrutturazione edilizia senza vincolo di sagoma: la Regione Lombardia interviene sul passato

Nell'articolo "La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della l.r. 7/2010 di interpretazione autentica dell'art. 27 l.r. 12/2005" pubblicato nel giugno del 2010 avevamo evidenziato un possibile profilo di incostituzionalità della normativa lombarda in materia di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, ammessa dalla l.r. 12 senza vincolo di sagoma.

Come noto, il TAR rimise la questione alla Corte nel settembre 2010 e con sentenza 23 novembre 2011 n. 309 questa ebbe a dichiarare l'incostituzionalità:

  • dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11.03.2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;  
  • dell’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);
  • dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 05.02.2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010);
confermando la fondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal TAR Milano, ossia che non c'è spazio per una definizione di ristrutturazione edilizia diversa da quella indicata dal legislatore nazionale nell'articolo 3 del DPR 380/2011.

L.r. 7/2012: la Regione Lombardia introduce la categoria della sostituzione edilizia.

Copiando la (brutta) abitudine del governo di legiferare per ^spot^, la Regione Lombardia è ulteriormente intervenuta sul corpo della legge 12 del 2005 con la legge 18 aprile 2012, n. 7, "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione".

Tra le altre innovazioni, degno di nota è l'articolo 17, il quale modifica l'elenco delle tipologie di intervento edilizio di cui all'articolo 27 della legge 12/2005, introducendo, al comma 2, la figura della sostituzione edilizia:
2. Dopo il punto 7 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è inserito il seguente: «7 bis. Gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con  mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito;».
Copyright © www.studiospallino.it