La partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale nella l.r. Lombardia 1/2012

Lo scorso 18 febbraio è entrata in vigore la L.R. della Lombardia 1 febbraio 2012, n. 1, Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria, pubblicata sul BURL n. 5, suppl. del 3 febbraio 2012.

Di particolare interesse per le Amministrazioni Locali è il comma 5 dell’art. 11, a norma del quale nelle procedure di pianificazione territoriale ed urbanistica  la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti pubblici e privati, come disciplinata dalle leggi vigenti, comporta l’obbligo dell’amministrazione di valutare e decidere istanze od osservazioni anche se dirette a tutelare interessi privati.


Il legislatore regionale ha operato un’importante incisione sul principio per il quale i procedimenti amministrativi generali, tra i quali i processi di pianificazione territoriale, sono ^zona franca^ rispetto alle garanzie partecipative ivi previste (art. 13 l. 241/1990).

Tuttavia, poiché è quanto meno illusorio pensare che il privato partecipi al procedimento di formazione del piano mosso da un autentico spirito di collaborazione con la P.A., se da un lato la scelta del legislatore pare proporre un modello più vicino al cittadino stesso, dall'altro l'introduzione dell'obbligo di valutare e decidere di queste istanze e osservazioni configura il rischio di risolversi in un aggravio procedurale per l’amministrazione procedente e affaccia nuovi profili di illegittimità degli atti di pianificazione.

L'articolo La partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale nella l.r. lombardia 1/2012 a firma di Alice Galbiati è disponibile alla pagina http://www.studiospallino.it/interventi/l.r.lombardia_1_2012.htm.
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