Mediazione: trascrivibilità dell'accordo e cumulo di domande

Con ordinanza del 2 febbraio 2012, il Tribunale di Como, Sezione distaccata di Cantù, ha affrontato due interessanti questioni in tema di mediazione ex D.Lgs. 28/2010.

Il provvedimento, che porta la firma del Dott. Mancini, affronta dapprima il problema della natura dell'accordo di mediazione attributivo di un diritto reale (nel caso di specie usucapione) al fine di indagarne la trascrivibilità. Dopo aver dato atto del contrasto giurisprudenziale al riguardo, l'estensore ha concluso per l'esclusione della qualificazione di tale istituto come mero negozio dichiarativo, riconoscendogli al contrario funzione di regolamentazione della situazione giuridica sostanziale e dunque di espressione del potere negoziale delle parti ex art. 1321 c.c.: trattandosi di una transazione, tale accordo è trascrivibile ai sensi dell'art. 2643, n. 13, c.c.

La seconda questione concerne invece il rapporto tra la mediazione ed il cumulo di domande, con particolare riferimento alla circostanza in cui, pendente un processo con domanda principale non assoggettata a mediazione, venga proposta una domanda riconvenzionale inerente materia ad essa obbligatoriamente sottoposta. Anche in questo caso si registrano posizioni discordanti tra gli interpreti. Il Tribunale di Como aderisce all'orientamento ^estensivo^, più coerente con l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 che non consentirebbe di distinguere tra domande principali e domande proposte successivamente. Da ciò l'obbligo di fissare nuova udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. 28/2010 per consentire alle parti di sperimentare il tentativo di mediazione omesso.

Consapevole dell'aggravio processuale che la trattazione congiunta delle domande comporta, il Tribunale conclude per la necessaria separarazione della domanda riconvenzionale da quella principale ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c.

L'ordinanza 2 febbraio 2012 del Tribunale di Como nel giudizio 298/2011 R G, è disponibile all'indirizzo www.studiospallino.it/doc/ordinanza_mancini_2.2.2012.pdf.

Si ringrazia il dr. Marco Mancini per la preziosa segnalazione.
Copyright © www.studiospallino.it