Relazione a struttura ultimata

Estratto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

[...]
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.


L'obbligo in questione é stato recentemente ribadito dalla  Corte di Cassazione Penale, sezione III, 7 maggio 2010, sentenza n.17539, secondo cui spetta al costruttore l'obbligo di denunciare le opere in conglomerato cementizio armato, con la conseguenza che solo a carico di questi è configurabile il reato. Pertanto, si tratta di un reato omissivo proprio del costruttore non essendo destinatario dell'obbligo di denuncia nessun altro soggetto, per cui neanche il committente è tenuto a rispondere di detto reato. (Cass. sez. III, 14.12.1998 n. 13097; Cass. sez. III, 11.3.1998 n. 3027, Chiarenza).

TAR Lombardia: gara per l'affidamento del PGT e rinnovazione delle procedure.

Con sentenza n. 1853 del 16 giugno 2010, la sezione prima del TAR Lombardia, Milano, ha fissato alcuni importanti principi in tema di affidamento di incarichi per la redazione dei Piano di Governo del Territorio (PGT).

D.L. n. 78/2010: novità in tema di conferenza di servizi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114, il decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 ^Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica^, che contiene non poche novità in tema di conferenza di servizi. La più nota é quella secondo cui si considera acquisito favorevolmente il parere delle Soprintendenze "il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata" (nuovo comma 7 dell'articolo 14ter,  come sostituito dall'articolo 49, comma 2, lettera e, d.l. 78/2010). Fermo restando il (nuovo) procedimento per la rimessione della "questione" (un tempo, della "decisione") al  Consiglio dei Ministri nel caso in cui venga espresso un parere ^definitivamente^ negativo, cosa succede se il parere é sì negativo ma non definitivo? Ossia quando, immaginiamo, la Soprintendenza - anche per evitare di esporsi a iniziative di natura giurisdizionale -emetta sì un parere negativo, ma questo contenga, ad esempio, le prescrizioni che - se assolte -. potrebbero indurre la stessa a rivedere il proprio orientamento? Tipologia non inusuale e messa a regime dallo stesso legislatore, secondo cui il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare "modifiche di modesta entità" al progetto originario, può farlo, illustrandone le ragioni (art.20, c. 4, D.P.R. 380/2001). Ciò che rileva in prima battuta non é cosa avvenga in una tale ipotesi, ma che tale fattisepecie sia stata - se pure implicitamente - considerata dal legislatore.

Materiali:

TAR Lombardia: rapporti tra pianificazione urbanistica e vincoli paesaggistici.

Con sentenza n. 1654 depositata il  24 maggio 2010 (estensore, dr. Di Mario), la sezione quarta del TAR Lombardia, Milano, ha ribadito alcuni importanti principi in materia di rapporti tra pianificazione urbanistica e vincoli paesaggistici, di particolare interesse nel momento in cui le amministrazioni lombarde si accingono a rilasciare i nuovi strumenti urbanistici (PGT), anche alla luce del recente Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Nuovo regime della manutenzione straordinaria: la Regione Lombardia si adegua.

Dopo aver contrastato la prima versione del d.l. 40 in materia di regime degli interventi edilizi minori (comunicato 31 marzo 2010), la Regione Lombardia si adegua all'intervento del legislatore nazionale. Nel comunicato 3 giugno 2010 pubblicato sul sito della D.G. Territorio, la Regione evidenzia come l'entrata in vigore la legge 22 maggio 2010, n. 73 - conversione del D.L. n. 40/2010 - con quanto contenuto in termini di novella dell’art. 6 del T.U. dell’edilizia, abbia portato ad una
disciplina uniforme dell’attività edilizia libera, finalizzata a definire un livello minimo di semplificazione non derogabile in senso restrittivo dalla Regione, alla quale è consentito solo di integrare e adattare la normativa statale.

Stupisce, conoscendo l'attenzione della Regione Lombardia per le proprie prerogative, la chiusura del comunicato, secondo cui
Una tale lettura del nuovo art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 non consente di considerare "di dettaglio" le disposizioni ivi previste; queste ultime, pertanto, non potranno più ritenersi disapplicate per effetto dell’art. 103, comma 1, della L.R. n. 12/2005, legge per il Governo del Territorio. Pertanto, anche in Regione Lombardia, trova immediata applicazione il regime semplificato delineato a livello statale per gli interventi di manutenzione straordinaria e per gli altri normativamente individuati.

La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della l.r. 7/2010 di interpretazione autentica dell'art.27 l.r. 12/2005

Con legge di interpretazione autentica la Regione Lombardia ha contraddetto la lettura che il TAR Lombardia ha dato della nozione di ristrutturazione edilizia secondo la l.r. 12/2001. L'articolo 22 del collegato ordinamentale alla finanziaria regionale 2010 (Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7) dispone che:
1. Nella disposizione di cui all’articolo 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) la ricostruzione dell’edificio é da intendersi senza vincolo di sagoma.

Distanze tra fabbricati: é usucapibile il diritto a mantenere le costruzioni a distanza inferiore a quella di legge.

Su indicazione dello Studio legale Carrara e Luzzi di Sondrio, segnaliamo una interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di distanze tra fabbricati. Afferma la Corte che, ferma la distinzione dei caratteri tra potere privato e potere pubblico, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali. Non sono di ostacolo a questa concezione - afferma la Corte - le possibili frodi prospettate dalla giurisprudenza. Si tratta, infatti:
di un inconveniente (dipendente comunque da un congegno macchinoso e precario) che non giustifica un inquadramento incoerente dei principi vigenti sui modi di acquisto dei diritti reali e sulla disciplina dei limiti legali della proprieta. Tantomeno questo inconveniente vale a giustificare la illogica dicotomia tra tutela delle distanze di fonte codicistica e di fonte regolamentare. Non sarebbero neppure configurabili le temibili diseconomie esterne (conseguenze negative sul piano della salute e delllambiente) che gli studiosi di analisi economica del diritto rinvengono nella deroga pattizia alle distanze. Altro è infatti incidere sui poteri pubblici, o consentire una generalizzata derogabilità, il che può cagionare effetti lesivi permanenti delltinteresse generale tutelato; altro è ammettere che operi il fenomeno delllusucapione. Esso vale soltanto a riportare il meccanismo di contemperamento dei diritti soggettivi nelllalveo ordinario previsto dal legislatore, escludendo la sussistenza, nel circoscritto ambito della proprietà immobiliare, di diritti soggettivi a tutela rafforzata
La decisione è scaricabile in formato pdf a questo indirizzo:
Si ringrazia lo Studio Carrara e Luzzi per la collaborazione.
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