Permesso di costruire e regime delle distanze: il Consiglio di Stato consolida il proprio orientamento

Con sentenza 2 novembre 2010, n. 7731, la sezione quarta del Consiglio di Stato ha ribadito la propria posizione circa l'applicazione del d.m. 1444/1968 (articolo 9) in materia di distanze, ulteriormente pronunciandosi anche in materia di altezze ex D.M. e di sottotetti.

L'elemento fattuale a fondamento della decisione dei giudici di Palazzo Spada era quello di un muro di contenimento dell'altezza di un metro e mezzo circa e della lunghezza di circa trenta metri, rispetto al piano di campagna, del quale si contestava la mancata considerazione ai fini delle distanze di un edificio confinante. Riconosciuta la natura di costruzione al muro in questione, il Consiglio di Stato ha dichiarato fondato il motivo di appello con il quale si lamentava "la violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 e in ogni caso la violazione del limite delle distanze, perché l’assentimento sarebbe inferiore ai previsti metri dieci, calcolandolo dalle pareti finestrate di entrambi gli edifici". Fermo il principio generale, la decisione puntualizza che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9, D.M. n. 1444 del 1968, va calcolata:
  • con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano;
  • a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela;
  • avendo riguardo a tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione.

Fanno eccezione, con riguardo agli elementi costruttivi, sporti e aggetti "di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all'interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell'igiene". Ossia, esemplifica il consiglio di Stato, "le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, non invece le sporgenze, anche dei generi ora indicati, ma di particolari dimensioni, che siano quindi destinate anche ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio la parte utilizzabile per l'uso abitativo".

Sempre con riferimento al D.M. 1444, la sentenza contiene un'altra interessante annotazione in materia di altezze (articolo 8). Fermo il disposto della norma e la sua prevalenza sulle disposizioni locali, la sua applicazione non può che concretizzarsi con specifico riferimento alle abitazioni circostanti, non potendosi fare riferimento "ad una non identificata zona, piuttosto che agli edifici limitrofi, in mancanza di ulteriori specificazioni e con il rischio di palesemente vanificare la portata del precetto".

Infine: il Consiglio di Stato ha riformato la decisione di primo grado affermando che, in sede di valutazione della pratica edilizia, non è possibile sottrarre dal computo della superficie utile e dell'altezza quella relativa a mansarde impropriamente definite sottotetto, in quanto aventi caratteristiche tali da escluderle dalla tipologia dei vani destinati esclusivamente a depositi occasionali. Né gli stessi volumi possono essere configurati come volumi tecnici, in quanto questi sono solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno. Pertanto non sono tali - e quindi sono computabili ai fini della volumetria consentita - le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli "di sgombero", così che non è volume tecnico il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente, in realtà, una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.

La decisione n. 7731/2010 della sezione IV del Consiglio di Stato é disponibile a questo indirizzo.


Si ringrazia il collega Jesus Cortinovis per la cortese segnalazione.
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